Revoca del permesso di lungo periodo per condanna per violenza sessuale (TAR Lombardia n. 833 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo disposta dal Questore nei confronti del cittadino extracomunitario condannato con sentenza definitiva per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis cod. pen. L’Amministrazione non può limitarsi a richiamare il solo precedente penale, ma deve esprimere un giudizio attuale e concreto di pericolosità sociale, valutando autonomamente i fatti posti a fondamento della condanna. La tutela rafforzata riconosciuta ai soggiornanti di lungo periodo non impedisce la revoca quando tale giudizio prognostico negativo sia effettivamente formulato. Gli apporti partecipativi del privato non modificano il quadro quando non smentiscano le valutazioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato per motivi di lavoro subordinato, impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva revocato il titolo. Il provvedimento si fondava su una sentenza penale di condanna a tre anni di reclusione per violenza sessuale, confermata in appello e divenuta irrevocabile a seguito dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Il Tribunale respingeva la domanda cautelare, mentre il Consiglio di Stato la accoglieva ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. La difesa erariale si costituiva solo formalmente, senza articolare memorie difensive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non si è limitato a richiamare il precedente penale, ma ha valutato autonomamente i fatti, esprimendo un giudizio in concreto sulla pericolosità sociale del ricorrente. Questi è stato qualificato come soggetto violento e indifferente ai valori della convivenza civile, con prognosi negativa sulla reiterazione di condotte analoghe.
La revoca è quindi legittima secondo giurisprudenza pacifica, che ammette il provvedimento nei confronti del condannato per violenza sessuale, compresa l’ipotesi dell’ultimo comma dell’art. 609 bis cod. pen., come avvenuto nel caso di specie.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il Collegio esclude che le memorie dell’interessato, pur non espressamente menzionate, avrebbero potuto modificare il contenuto dell’atto. Il percorso di cura intrapreso presso il Centro Psico Sociale è successivo ai fatti e la relazione medica non smentisce le valutazioni della Questura, attestando il permanere di difficoltà con ripercussione sul funzionamento globale. La presenza del fratello non assume rilievo, mancando un nucleo familiare costituito nel territorio nazionale.
Neppure lo svolgimento di attività lavorativa costituisce elemento ostativo alla revoca, che risulta sufficientemente motivata. La propensione a delinquere è anzi aggravata dall’assenza di uno stato di indigenza, circostanza che caratterizza ulteriormente in senso negativo la personalità del ricorrente.
Infine, il principio della tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo non risulta violato, poiché l’Amministrazione ha concretamente formulato il giudizio di pericolosità richiesto dalla norma. Respinta la revoca, non residuava alcun margine per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in considerazione delle condizioni economiche e sociali del ricorrente.
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Nota della Redazione
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