L’ottemperanza al giudicato sulla carta del docente è procedibile dopo 120 giorni dalla notifica (TAR Lombardia n. 3864 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza avverso il giudicato del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta del docente è procedibile solo dopo che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. L’accoglimento del ricorso presuppone che la pretesa sia sorretta da idonea documentazione e che l’Amministrazione non abbia dedotto di aver adempiuto. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 5 dicembre 2025, il Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro aveva condannato l’Amministrazione a riconoscere la carta del docente in favore della ricorrente per l’importo annuo di 500,00 euro per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per una somma complessiva di 1.000,00 euro. Sul provvedimento si era formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria depositata in atti.
Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al giudicato, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. L’inerzia del Ministero ha quindi giustificato la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione di un termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza per l’accredito delle somme dovute, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico. L’attività demandata non comporta alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, distraendole in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La liquidazione ha tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore, trattandosi di una causa seriale che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221).
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Nota della Redazione
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