Sopravvenuto difetto di interesse comporta improcedibilità non cessazione materia cont (TAR Lombardia n. 2378 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., definisce la controversia nel merito e presuppone una sopravvenienza amministrativa che soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato. Diversamente, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., consegue a una situazione nuova, di carattere non satisfattivo, che rende comunque inutile l’annullamento dell’atto impugnato. Il giudice amministrativo, in presenza di una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente, non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha negato l’autorizzazione alla nomina di un rappresentante per la conduzione dell’attività di raccolta di scommesse, ippiche e di gioco con apparecchiature V.L.T. presso un esercizio commerciale. Il diniego è stato notificato il 1° marzo 2022 e il ricorso, notificato il 29 aprile 2022 e depositato il 13 maggio 2022, ne ha dedotto l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Nella fase cautelare la domanda di sospensione è stata respinta, con compensazione delle spese, per difetto del fumus boni iuris, in ragione del presunto difetto, in capo al rappresentante designato, del requisito della buona condotta di cui all’art. 11, comma 2, R.D. n. 773/1931. In vista dell’udienza di smaltimento dell’arretrato la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, di improcedibilità, con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la distinzione tra i due istituti. La cessazione della materia del contendere postula una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva, che realizzi pienamente e in modo irretrattabile la pretesa dedotta in giudizio. La improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, invece, presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo, ma idonea a rendere inutile l’annullamento dell’atto impugnato.
Il Tribunale richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Cons. Stato, Sez. II, n. 8176 del 2022 e Cons. Stato, Sez. V, n. 302 del 2023. Nel caso in esame non risultano i presupposti della cessazione, poiché dalla documentazione in atti non emerge che la pretesa della parte ricorrente risulti pienamente soddisfatta ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., come già affermato da TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2747 del 2023.
Di fronte alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, il Collegio osserva di non poter decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, secondo l’indirizzo espresso da Cons. Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022 e da TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 2024.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Le specifiche circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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