Acquisizione tacita e acquiescenza alla planimetria concessoria (TAR Puglia n. 315 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione della planimetria da parte del titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico, nell’ambito di un procedimento di revisione dell’assetto distributivo degli spazi, integra un’ipotesi di acquiescenza rispetto alla soluzione insediativa prospettata dall’Amministrazione. Tale acquiescenza preclude la possibilità di contestare in sede giurisdizionale l’assetto degli interessi recepito nei successivi atti concessori, non residuando un interesse attuale e concreto alla tutela cautelare. L’eventuale doglianza circa la ridotta distanza tra le occupazioni e la compromissione della fruibilità dell’area pubblica non può essere fatta valere da chi abbia già manifestato la propria adesione alla soluzione planimetrica, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di verificare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e gli atti di assenso rilasciati.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, gli atti del procedimento di revisione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico insistente sulla medesima area, avviato dal Comune. In particolare, contestava la soluzione planimetrica che estendeva l’occupazione assentita alla società controinteressata su una porzione di circa 9,20 mq in aderenza all’area oggetto della propria concessione, riducendo lo spazio libero residuo, nel tratto tra le rispettive occupazioni, ad appena 30 cm.
Secondo la ricorrente, tale assetto sarebbe stato manifestamente irragionevole, sproporzionato e non conforme ai criteri del Regolamento comunale dehors, in quanto lesivo delle esigenze di sicurezza del transito, di funzionalità degli spazi destinati al servizio ai tavoli e di equilibrata coesistenza tra le attività economiche. L’Amministrazione e la controinteressata non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la ricorrente aveva sottoscritto la planimetria che individuava gli spazi assegnati in suo favore e in favore della società controinteressata, prodotta in giudizio come allegato al ricorso.
Da tale circostanza il Collegio ha tratto un effetto preclusivo: la sottoscrizione della planimetria vale ad esprimere l’adesione della ricorrente rispetto alla soluzione insediativa prospettata dall’Amministrazione, con conseguente acquiescenza rispetto al conseguente assetto di interessi. Tale acquiescenza è stata ritenuta ostativa all’accoglimento della domanda cautelare, difettando il fumus boni iuris in ragione dell’intervenuta manifestazione di volontà adesiva all’assetto contestato.
La pronuncia non si è limitata al mero rigetto dell’istanza, ma ha ribadito l’obbligo dei competenti Uffici comunali di verificare la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e gli atti di assenso rilasciati, con specifico riferimento alla conformità della soluzione insediativa posta in essere rispetto alle specifiche progettuali della planimetria sottoscritta. Il Tribunale ha inoltre richiamato l’Amministrazione all’attività di controllo del territorio necessaria ad assicurare la fruizione delle aree in condizioni di sicurezza.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026, con compensazione delle spese della fase cautelare, e il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.