Interdittiva antimafia fondata su rapporto parentale e contiguità imprenditoriale (TAR Lazio n. 12797 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo antimafia, il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di ingerenza. Il quadro indiziario può legittimamente includere i rapporti di parentela, qualora assumano intensità tale da far ritenere esistente una conduzione “familiare” dell’impresa, oltre a vicende anomale nella struttura societaria, contatti con esponenti di clan e precedenti giudiziari. La valutazione prefettizia non può essere sindacata in modo “parcellizzato”: rileva il complesso degli elementi concreti nel loro legame sistematico, non essendo richiesta la prova di una contiguità soggettiva dell’imprenditore.

Il Fatto

Una società impugnava l’interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione nella c.d. white-list, comunicati dal Prefetto ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 159/2011. Il provvedimento traeva origine dall’arresto del padre del legale rappresentante della ricorrente, raggiunto da ordinanza cautelare per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.

La ricorrente contestava l’applicazione di un automatismo fondato sul solo rapporto di parentela, sostenendo l’autonomia della propria impresa e l’insussistenza di una contiguità soggettiva ad ambienti mafiosi. L’istanza cautelare era respinta in primo grado, con ordinanza non appellata, e la causa giungeva alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando i consolidati principi in materia di interdittiva antimafia. Gli elementi indiziari valorizzabili dal Prefetto sono molteplici e tipizzati: vicende anomale nella gestione, rapporti di parentela che rivelino una “regia collettiva” di tipo clanico, frequentazioni con esponenti criminali, misure di prevenzione e sentenze, anche di proscioglimento, da cui emergano valutazioni sintomatiche di contaminazione.

La sentenza ha precisato che il giudizio di pericolo non esige la prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi di verosimiglianza basata su indizi gravi, precisi e concordanti, valorizzati nel loro insieme. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato poggiava su un quadro indiziario articolato e robusto, idoneo a sostenere la ragionevolezza della prognosi prefettizia.

Gli elementi decisivi riguardavano i collegamenti tra la società ricorrente e una società già interdetta per infiltrazione mafiosa: sovrapposizione di soci, dipendenti e procuratori; coincidenza delle sedi legali e operative; utilizzo del medesimo consulente fiscale, definito “storico commercialista” della famiglia; rapporti di lavoro tra il legale rappresentante e il padre detenuto, finalizzati a giustificarne la presenza in cantiere.

La Corte ha infine respinto la tesi dell’autonomia operativa dell’impresa ricorrente, definita “al più un’ambizione di lungo periodo”, evidenziando la collaborazione iniziale con la società interdetta e l’assenza di capacità economico-finanziarie autonome. Il quadro complessivo, valutato unitariamente, confermava la legittimità dell’interdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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