Sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal ricorrente: improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 9924 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Qualora la parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere il merito della controversia. In presenza di una univoca dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite attesa la natura in rito della decisione.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 29 settembre 2022, tra cui il verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali che lo aveva dichiarato “non idoneo” sotto il profilo attitudinale. Con l’atto introduttivo, il ricorrente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti e l’accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo e inserito in graduatoria.
L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso. In vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, con dichiarazione del 12 aprile 2026 la parte ricorrente rappresentava di non avere più interesse alla decisione, avendo medio tempore superato il nuovo concorso ed essendo stata immessa in servizio dopo aver completato il prescritto corso di formazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Richiamando il fondamentale principio della domanda, il TAR ha precisato che il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato.
Il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere il merito ove la parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. A sostegno di tale orientamento il Collegio ha citato i precedenti di Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913 e Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848.
La presenza di un’univoca dichiarazione concernente il venir meno dell’interesse preclude la decisione nel merito della controversia. Il Collegio ha pertanto dichiarato il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., richiamando, sul punto, i precedenti di Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; Sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290; Sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310 e TAR Lazio, Roma, Sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, attesa la natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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