Ottemperanza al giudicato e astreinte contro il Ministero (TAR Campania n. 954 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario quando sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’accertamento presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento e l’assenza di prova dell’avvenuto adempimento. In caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina il commissario ad acta e applica l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrandola agli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza e tetto massimo del 10% dell’importo del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per due annualità, con condanna del Ministero all’erogazione del buono elettronico di importo complessivo di € 1.000,00 e al pagamento delle spese.
Il provvedimento, munito di attestazione di conformità, non era stato impugnato ed era divenuto definitivo. Notificato all’amministrazione il 26 giugno 2025, non era seguito alcun adempimento. Il ricorso è stato proposto il 20 novembre 2025, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione del rispetto dei termini processuali: quello dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. Accerta altresì il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, imposto per le esecuzioni forzate verso le pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Il giudice rileva che la sentenza è passata in giudicato e che l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento. Da qui la dichiarazione dell’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con onere di depositare la prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t..
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario provvede, decorso inutilmente il termine, entro ulteriori 60 giorni. Il giudice precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Quanto all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio la quantifica negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, riconoscendone la funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela. Fissa il dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza e il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche se tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, secondo il criterio della non manifesta iniquità, con richiamo all’Adunanza Plenaria n. 7/2019: la soglia evita che l’astreinte divenga fonte di sproporzionata locupletazione del privato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate in € 800,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario, ridotte del 50% in ragione della natura seriale del contenzioso, con richiamo a Cons. Stato, VII, n. 5859/2025.
Nota della Redazione
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