L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse travolge il ricorso incidentale condizionato (TAR Emilia-Romagna n. 152 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso principale, dichiarata dalla parte ricorrente a seguito del conseguimento dell’utilità sostanziale perseguita, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso incidentale, quando sia stato proposto come condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale, non può essere esaminato autonomamente: la sua sorte segue quella del ricorso principale, con conseguente declaratoria di improcedibilità. La complessità e la particolarità della vicenda processuale legittimano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato in una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, aveva impugnato gli atti con cui il Rettore dell’Università aveva negato l’approvazione degli atti della commissione giudicatrice e, in particolare, la nota con cui era stata richiesta la motivazione della declaratoria di non idoneità di uno dei candidati e il successivo decreto rettorale di non approvazione. Contestualmente, un altro candidato aveva proposto ricorso incidentale, volto all’annullamento del proprio mancato inserimento nella rosa degli idonei, e un terzo soggetto era intervenuto nel giudizio.

Nelle more del giudizio, il Rettore dell’Università, con proprio decreto, ha disposto il trasferimento del ricorrente dall’Università di provenienza all’Università di Bologna, a decorrere da una data successiva. Il ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo regionale ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse presentata dal ricorrente, rilevando che l’evento satisfattivo – il trasferimento disposto dall’amministrazione – aveva integralmente realizzato l’utilità sostanziale perseguita con il ricorso principale.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale e dei connessi motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., rilevando che la pronuncia sul merito sarebbe divenuta inutile. La stessa sorte è stata estesa al ricorso incidentale, qualificato come condizionato: la sua proposizione era, infatti, subordinata all’eventuale accoglimento del ricorso principale, che avrebbe comportato la caducazione degli atti impugnati. Poiché tale evenienza non si è verificata, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile, senza possibilità di esame autonomo.

In punto spese, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, valorizzando la complessità e la particolarità della vicenda, che giustificavano il superamento del criterio generale della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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