Improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse nell’azione amministrativa (TAR Emilia-Romagna n. 153 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio dispositivo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. La dichiarazione di non avere interesse alla decisione, resa dal ricorrente in udienza, provoca la presa d’atto del giudice, il quale può esclusivamente dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo un episodio di infarto, si sottoponeva a visita presso la Commissione Medica locale per il rinnovo della patente di guida di cat. B. A seguito di una nuova visita, la Commissione riscontrava un deficit campimetrico e giudicava il soggetto inidoneo alla guida. Conseguentemente, l’Ufficio della Motorizzazione Civile sospendeva la patente.

Il ricorrente impugnava i provvedimenti, deducendo l’erroneità della valutazione di inidoneità, basata su un solo test campimetrico, e chiedendo una consulenza tecnica d’ufficio. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Azienda Usl di Bologna si costituivano per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto che, all’esito dell’udienza pubblica di discussione, il difensore di parte ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Il TAR richiama il principio generale per cui, nel processo amministrativo, la parte ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione fino al momento della trattenuta in decisione. La dichiarazione di non avere interesse può essere resa in qualsiasi forma, anche in udienza, e obbliga il giudice a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse, senza possibilità di valutazioni sostitutive o di prosecuzione d’ufficio del giudizio.

La giurisprudenza citata dal Collegio, inclusa la recente pronuncia del Cons. Stato, sez. II, 24 novembre 2025, n. 9167, conferma che l’unico esito possibile è la dichiarazione di improcedibilità. Tale conclusione discende direttamente dal principio dispositivo che informa il processo amministrativo.

Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La particolarità della controversia ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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