Cessazione della materia del contendere per avvio del procedimento ex art. 42-bis dopo la notifica del ricorso (TAR Sardegna n. 931 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, a fronte di un’istanza volta all’accertamento dell’illegittimità di una procedura espropriativa e all’adozione del provvedimento di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, è satisfattivamente definita laddove l’amministrazione, successivamente alla notifica del ricorso, avvii il procedimento di acquisizione sanante. In tal caso, l’interesse alla decisione nel merito viene meno e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. La soccombenza virtuale dell’amministrazione, che ha dato causa al giudizio provvedendo solo dopo la notifica del ricorso, giustifica la condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in misura ridotta in considerazione dell’avvenuta attivazione dell’ente per la definizione bonaria della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area interessata dalla realizzazione della Via Asfodelo, nella parte esterna al perimetro del centro storico in prossimità delle ex Concerie e dell’area ex SAICA, aveva presentato un’istanza al Comune di Alghero con PEC del 12 dicembre 2023, volta a ottenere l’accertamento dell’illegittimità della procedura espropriativa e l’esercizio del potere di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, con conseguente condanna dell’ente all’adozione del provvedimento acquisitivo.
Rimasta l’istanza priva di riscontro, la società aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 117 e 117-bis cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di provvedere, con nomina di un commissario ad acta. Si era costituito in giudizio il Comune di Alghero.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale del 17 giugno 2026, entrambe le parti hanno concordemente richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere: la società ricorrente ha evidenziato che, successivamente alla notifica del ricorso, l’amministrazione aveva avviato il procedimento di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, risultando così soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio; il Comune ha aderito alla richiesta, domandando la compensazione delle spese.
Il TAR Sardegna ha ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, riconoscendo che l’avvio del procedimento di acquisizione sanante, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, aveva determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito del giudizio avverso il silenzio.
In punto di spese, il Collegio ha accolto la domanda della ricorrente, ponendo gli oneri di lite a carico dell’amministrazione comunale, in quanto soccombente virtuale per aver dato causa al giudizio non rispondendo tempestivamente all’istanza. La liquidazione è stata contenuta nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, proprio in ragione dell’attivazione dell’ente locale per la definizione bonaria della controversia e della conseguente limitazione dell’attività processuale residua.
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Nota della Redazione
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