Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel ricorso (TAR Lazio n. 4849/2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere resa dalla parte ricorrente, ancorché non supportata dalla documentazione attestante l’ipotesi legale prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito in legge n. 118/2025, comprova il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del giudizio. Tale circostanza determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che occorra accertare la fondatezza delle domande proposte.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e la Conferenza permanente Stato-Regioni, insistendo per la reiezione del gravame. Con ordinanza presidenziale la ricorrente veniva autorizzata ad integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, provvedendovi come da documentazione depositata il 28 luglio 2023. La domanda cautelare veniva accolta con ordinanza del TAR n. 5922/2023.

La Motivazione della Corte

Con atto depositato il 21 gennaio 2026 la società ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso iniziale, come integrato dai motivi aggiunti. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il Collegio ha rilevato l’omessa produzione, da parte della società ricorrente, della documentazione attestante l’ipotesi legale di cessazione della materia del contendere di cui all’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito in legge n. 118/2025. Tale carenza documentale non ha tuttavia impedito al giudice di ritenere che la dichiarazione di parte comprovasse comunque il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il Tribunale ha pertanto definito la causa con sentenza di improcedibilità sia del ricorso introduttivo sia di quello per motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che configura l’improcedibilità proprio per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, in ragione della complessità e dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale della vicenda oggetto di causa. La decisione si fonda esclusivamente sul rilievo processuale della sopravvenuta carenza di interesse, senza alcun esame nel merito delle questioni sollevate dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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