Ordinanza di demolizione su beni di uso civico: il potere sanzionatorio è vincolato (TAR Abruzzo n. 455 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive è atto rigidamente vincolato che non richiede una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato al mantenimento in loco dell’immobile, neppure quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla realizzazione. In presenza di terreni gravati da uso civico, la demolizione non necessita di alcuna acquisizione espropriativa, atteso che l’opera abusiva incide su proprietà demaniale e che, in mancanza del provvedimento di mutamento di destinazione del bene, non è consentito il rilascio di alcuna autorizzazione. Nei procedimenti preordinati all’emanazione dell’ordinanza di demolizione non trova applicazione l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, in ragione della natura vincolata del potere repressivo esercitato.
Il Fatto
Nel 1980 il legale rappresentante di una delle società ricorrenti realizzò, in località Roio nel Comune di L’Aquila, un manufatto utilizzato come postazione televisiva, in assenza di titolo edilizio. Nel 1995 venne proposta domanda di sanatoria, rimasta senza riscontro, così come una successiva richiesta del 2011. Nel 2016 il Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici in Abruzzo dichiarò la natura demaniale civica dei terreni su cui insisteva il manufatto, sentenza poi confermata in appello e passata in giudicato.
Sulla base di tale accertamento, il Comune di L’Aquila ordinò alle società la demolizione delle opere abusive. Le società impugnarono il provvedimento deducendo cinque motivi di ricorso, tra cui la violazione dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 per la mancata definizione della domanda di sanatoria, la violazione dell’art. 4 della legge n. 223/1990, il difetto di motivazione e la violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Comune, in quanto il ricorso è infondato nel merito. Quanto alla prima censura, il Collegio ha rilevato che non vi è traccia agli atti di un’istanza di sanatoria del 2011 e che, comunque, sull’eventuale istanza si era formato il silenzio rigetto, con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione è stata adottata quando l’istanza era già definita. In ogni caso, l’area risulta gravata da uso civico e, in mancanza del provvedimento di mutamento di destinazione del bene, non è consentito il rilascio di autorizzazioni su terre civiche.
Quanto alla dedotta violazione della legge Mammì, il Collegio ha condiviso l’assunto del Comune secondo cui non è concepibile una dichiarazione di pubblica utilità a fini espropriativi su beni di uso civico, non sottraibili alla loro destinazione se non attraverso le speciali procedure di cui alla legge n. 1766/1927. L’opera abusiva incide sulla proprietà demaniale e non si vede come il Comune possa acquisire in via espropriativa un’area che già gli appartiene.
In relazione al difetto di motivazione e alla mancata comparazione degli interessi, il TAR ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 9/2017, secondo cui non occorre motivare in modo particolare un provvedimento che ordina la demolizione di un immobile abusivo neppure quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione. L’ordinamento tutela l’affidamento solo se incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività contra legem, che il tempo non può legittimare.
Il Collegio ha infine respinto la censura sulla mancata individuazione dell’area da acquisire, rilevando che tale specificazione non costituisce contenuto essenziale dell’ingiunzione di demolizione, ma solo della successiva eventuale ordinanza di acquisizione. Quanto alla contestata omessa comunicazione di avvio del procedimento, il TAR ha precisato che l’obbligo non trova applicazione nei procedimenti preordinati all’emanazione dell’ordinanza di demolizione, per la natura vincolata del potere sanzionatorio di cui all’art. 35 del DPR n. 380/2001, tanto più che le ricorrenti non avrebbero ricavato alcun vantaggio dalla partecipazione al procedimento.
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Nota della Redazione
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