Duplicazione della domanda caducatoria e inammissibilità per ne bis in idem (TAR Lombardia n. 1132 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione di due azioni caducatorie davanti al medesimo plesso giudicante, l’una in via autonoma e l’altra nell’ambito di un ricorso misto di ottemperanza e di annullamento, con identità di parti, di oggetto e di motivi, integra una duplicazione della domanda che priva ab origine il ricorso più giovane di ruolo dell’interesse a ricorrere. Nel vaglio preliminare di ammissibilità il giudice amministrativo deve valutare anche le circostanze processuali idonee a incidere sull’utilità in concreto della decisione. La pendenza di un ricorso anteriore con identica domanda caducatoria rende il ricorso successivo inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. per violazione del principio del ne bis in idem.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore della selezione degli imballaggi plastici provenienti da raccolta differenziata presso il proprio centro di selezione e stoccaggio. Con un primo giudizio aveva impugnato il metodo tariffario rifiuti approvato dall’Autorità di regolazione per il periodo 2022-2025, dolendosi dei vantaggi riconosciuti in tariffa ai gestori integrati del servizio. Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 7196 del 24 luglio 2023, aveva accolto l’appello e annullato le disposizioni impugnate nei limiti dell’interesse, onerando l’Autorità di riesaminare e riequilibrare le componenti di costo.
In ottemperanza a tale decisione l’Autorità adottava le deliberazioni richiamate in epigrafe, che la società impugnava con due distinte iniziative: un ricorso misto di ottemperanza e annullamento davanti al Consiglio di Stato, poi convertito e riassunto davanti al Tar, e un autonomo ricorso di cognizione davanti al medesimo Tribunale. La questione giunge così al giudice di primo grado, chiamato a vagliare il rapporto tra le due iniziative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone anzitutto la riunione delle impugnative, essendo proposte dalla stessa ricorrente, rivolte contro i medesimi provvedimenti e sostanzialmente fondate sulle stesse censure. Quanto all’ordine di trattazione, il Tar qualifica il ricorso scaturito dalla riassunzione come più anziano in ruolo rispetto all’altro, sul rilievo che esso costituisce la prosecuzione processuale del giudizio instaurato davanti al Consiglio di Stato, la cui notifica e il cui deposito precedono di un giorno il deposito del ricorso autonomo.
Il giudice opera quindi un raffronto analitico dei motivi. Le censure del ricorso autonomo concernenti l’assenza di regole di unbundling contabile e la violazione degli artt. 102 e 106 TFUE risultano già proposte nei motivi del ricorso più anziano, con coincidenza di argomenti e di presupposti, tanto da potersi sovrapporre. L’identità degli elementi costitutivi delle due azioni impone una verifica di ammissibilità della domanda più giovane.
Il Collegio muove dal principio per cui l’interesse al ricorso consiste nell’idoneità della decisione a procurare una concreta utilità. Nel vaglio preliminare devono essere considerate anche le circostanze processuali capaci di privare l’azione della sua utilità. Nella specie, la pendenza del ricorso più anziano, recante domanda identica per oggetto e contenuto, già definisce compiutamente l’interesse finale alla caducazione dei provvedimenti, sì che il ricorso successivo è sfornato ab origine di interesse.
L’esito di inammissibilità trova sostegno in più elementi sistematici. L’Adunanza Plenaria n. 2 del 15 gennaio 2023 ha ammesso il ricorso misto sul presupposto di una pretesa sostanzialmente unitaria, coerenza che difetta nel caso di duplicazione della domanda. Il Collegio richiama poi l’orientamento che sanziona il frazionamento abusivo della domanda, evocando il Tar Campania, sez. VI, n. 796 del 2021, nonché Cass. civ., Sez. III, ord. n. 35980 del 2022, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2278 del 2023 e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3643 del 2024, con il richiamo alle Sezioni Unite n. 23726 del 2007.
Il ricorso autonomo è dunque dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Quanto all’impugnativa superstite, il Tar ravvisa profili di connessione oggettiva e soggettiva con altro ricorso pendente davanti a sé e dispone il rinvio della trattazione all’udienza pubblica già calendarizzata. Le spese sono compensate solo relativamente al ricorso dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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