Improcedibilità temporanea per sequestro e appello ordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25161 del 14.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia con cui il giudice civile dichiari l’inammissibilità della domanda per ritenuta competenza del giudice della misura di prevenzione non integra una decisione sulla competenza in senso tecnico, poiché il riparto tra sezioni civili e penali del medesimo tribunale attiene a mere articolazioni interne di un unico ufficio. Essa va pertanto impugnata con l’appello ordinario e non con il regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. Il sopravvenire del sequestro preventivo, quando la domanda sia stata proposta prima, opera come causa di improcedibilità temporanea, destinata a venir meno con la rimozione dell’ostacolo, e non incide sulla giurisdizione e sulla competenza, determinate ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ. con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della domanda.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accertava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e il ricorrente, con mansioni riconducibili al IV livello del CCNL settore terziario, e condannava il ricorrente al pagamento di differenze retributive e TFR; analoga condanna era pronunciata nei confronti di una società litisconsorte, per il periodo successivo.

In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile per la competenza del giudice della misura di prevenzione, dopo che erano state espletate le prove orali. Il lavoratore aveva proposto appello ordinario e la Corte territoriale, acquisito il decreto dichiarativo dell’inefficacia della confisca, aveva deciso nel merito. Il soccombente ricorre per cassazione deducendo, tra l’altro, che la sentenza di primo grado andava impugnata con il regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, muovono da un presupposto errato. Il Tribunale non ha dichiarato la propria incompetenza, ma la temporanea improseguibilità del procedimento in relazione all’applicazione, in corso all’epoca, di una misura di prevenzione.

Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 38596/2021: l’ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del medesimo ufficio non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., perché la distinzione tra sezioni civili e penali dello stesso tribunale riguarda mere articolazioni interne di un unico ufficio e non configura una questione di competenza nel processo civile. È esclusa l’applicazione, diretta o analogica, dell’art. 28 cod. proc. pen. Nello stesso senso il richiamo a Cass. Sez. Un. n. 26296/2008.

Attengono alla competenza, e possono formare oggetto di regolamento ai sensi degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ., soltanto le questioni relative all’individuazione, tra gli organi investiti di giurisdizione in materia civile, di quello cui spetti la cognizione della controversia. La ripartizione degli affari tra sezioni è tema di rilievo tabellare, da risolvere in via interna mediante gli strumenti previsti per l’errata assegnazione dei fascicoli, con intervento del Presidente del Tribunale in caso di conflitto.

Le Sezioni Unite hanno segnalato che un problema di difetto di tutela può porsi quando il giudice, anziché rimettere la questione al Presidente, pronunci in rito con una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Anche in tal caso però la decisione non verte sulla competenza in senso tecnico, e l’individuazione del rimedio impugnatorio richiede di qualificare il provvedimento e di valutare se l’apparenza abbia deposto in altro senso. Esclusa la natura di pronuncia sulla competenza, il rimedio resta quello impugnatorio ordinario.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che in applicazione dell’art. 5 cod. proc. civ. giurisdizione e competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistenti al momento della domanda. Poiché al momento della proposizione non era ancora intervenuto il sequestro, il suo sopravvenire integra una causa di improcedibilità temporanea, destinata a venir meno una volta rimosso l’ostacolo. La sentenza impugnata è dunque conforme anche al principio di tassatività dei casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 cod. proc. civ., dovendo il giudice d’appello decidere nel merito rimuovendo il vizio della sentenza di primo grado, secondo il richiamo a Cass. n. 3283/2025.

Il quarto motivo, relativo alla qualificazione del rapporto ex art. 2094 cod. civ., è inammissibile. La valutazione sulla sussistenza degli elementi della subordinazione costituisce accertamento di fatto, censurabile per l’individuazione dei caratteri tipici solo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e, per il ragionamento presuntivo sugli indici, nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come precisato dalle richiamate Cass. n. 22846/2022, n. 14434/2015, n. 5436/2019 e n. 33652/2022. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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