Notifica cartella al socio di società di persone e avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 3082 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento anche in difetto di previa notifica agli stessi dell’avviso di accertamento, non determinandosi alcuna compressione del diritto di difesa. Il socio può infatti impugnare, unitamente alla cartella, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificatigli, facendo valere i vizi propri di quelli, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Poiché l’accertamento effettuato nei confronti della società di persone ha effetto anche riguardo al socio illimitatamente responsabile, l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di notificare a quest’ultimo l’avviso di accertamento o di rettifica, potendo limitarsi a notificargli l’avviso di mora o la cartella di pagamento.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava a una società di persone e a due soci un avviso di accertamento per maggior reddito societario, con riferimento a IVA e IRAP. I due soci proponevano impugnazione. In pendenza di giudizio seguiva un’iscrizione a ruolo frazionata ed era emessa una cartella di pagamento, notificata anche a un’ulteriore socia, che la impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto.

La contribuente contestava, tra l’altro, l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento alla società, estinta nel 2004, e l’omessa notificazione in proprio favore dell’avviso stesso. La CTP accoglieva il ricorso. L’Amministrazione appellava e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia confermava la decisione di primo grado, in particolare quanto all’omessa notifica alla socia dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., contesta la violazione degli artt. 2291 e 2495 cod. civ., perché il giudice del gravame ha ritenuto invalida la cartella di pagamento per non esserle stato notificato l’avviso di accertamento su cui si fonda.

L’Amministrazione censura la violazione di legge in cui la CTR sarebbe incorsa per aver ritenuto invalida la notificazione della cartella effettuata a una socia di una società di persone, a causa della mancata previa notificazione alla stessa del prodromico avviso di accertamento, pur avendo il giudice dell’appello accertato che l’atto era stato regolarmente notificato ad altri due soci.

La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui è legittima la notifica ai soci della cartella di pagamento anche in difetto di previa notifica agli stessi dell’avviso di accertamento, senza compressione del diritto di difesa, stante la possibilità di impugnare, unitamente alla cartella, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati (Cass. sez. V, 25.5.2018, n. 13113).

Il Collegio specifica inoltre che, poiché l’accertamento effettuato nei confronti di una società di persone ha effetto anche riguardo al socio illimitatamente responsabile, l’Amministrazione non ha l’obbligo di notificare a quest’ultimo l’avviso di accertamento o di rettifica, potendo limitarsi, nella vigenza dell’art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973, a notificargli l’avviso di mora o la cartella di pagamento, rimanendo salva la possibilità per il socio di contestare, mediante l’impugnazione di tali atti, anche l’esistenza e l’ammontare del debito d’imposta (Cass. sez. V, 11.5.2017, n. 11615).

Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto. La decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, disciplinando anche le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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