Inammissibilità dell’appello integra soccombenza e non giustifica compensazione spese (Cass. civ. Sez. III n. 15847 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di inammissibilità dell’appello configura una situazione di soccombenza, poiché questa si realizza in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all’esito del giudizio, qualunque ne siano le ragioni, di merito o di rito. Ne consegue che l’adozione di una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione non integra, di per sé, un grave ed eccezionale motivo di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Il giudice che dichiari l’inammissibilità dell’appello e, al contempo, compensi integralmente le spese in ragione dell’esito del giudizio, individua erroneamente i presupposti della compensazione e viola il principio di soccombenza posto dall’art. 91 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente aveva convenuto in giudizio l’Amministrazione finanziaria davanti al Giudice di Pace per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per l’opposizione, dapprima stragiudiziale e poi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, a un avviso di pagamento di modesta entità, poi annullato in autotutela. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, condannando l’Amministrazione al pagamento di una somma e delle spese di causa.

L’Amministrazione propose appello. Il Tribunale lo dichiarò inammissibile per una ragione rilevata d’ufficio, e cioè perché la sentenza del giudice di pace, in causa di valore non eccedente euro 1.100, era stata pronunciata secondo equità ed era pertanto inappellabile. Il giudice di appello confermò la decisione di primo grado e compensò integralmente tra le parti le spese del grado. Contro questa statuizione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla disposta compensazione. Premette che, trattandosi di procedimento introdotto in primo grado dopo l’11 dicembre 2014, trova applicazione l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo modificato dall’art. 13 del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014. La norma consente la compensazione totale o parziale in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni, di mutamento della giurisprudenza, oppure — dopo la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale — in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Ricordato il principio per cui, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., rileva anche la soccombenza di ordine processuale purché la pronuncia chiuda il processo o una sua fase, la Corte osserva che nella specie la parte appellante era l’Amministrazione e che era quindi soltanto questa ad avere interesse a impugnare la declaratoria di inammissibilità.

Il passaggio decisivo è il richiamo alla giurisprudenza di legittimità: la pronuncia di inammissibilità dell’appello configura comunque una situazione di soccombenza. La soccombenza si realizza in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all’esito del giudizio, quali che siano le ragioni, di merito o di rito. È dunque errato ritenere che l’adozione di una pronuncia di inammissibilità dell’appello costituisca, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione.

Il Tribunale, dichiarata l’inammissibilità, ha disposto la compensazione integrale richiamando “evidenti motivi” individuati nell’esito del giudizio: proprio ciò che la giurisprudenza esclude. La Corte accoglie quindi il ricorso nei termini indicati, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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