Impugnabile il rigetto dell’istanza di collaborazione volontaria (Cass. civ. Sez. V n. 1335 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria dichiara inammissibile l’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria è impugnabile davanti al giudice tributario. L’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude l’impugnazione di atti diversi che rechino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni di fatto e di diritto. Il rigetto dell’istanza di collaborazione volontaria è equiparabile al rigetto di una domanda di definizione agevolata dei rapporti tributari, perché incide su un rapporto impositivo già esistente rispetto al quale sussiste l’interesse attuale del contribuente. È invece inammissibile, per violazione di legge, il motivo di ricorso che censuri la violazione di circolari ministeriali, non contenendo esse norme di diritto.

Il Fatto

Il contribuente presentava istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, seguita da un’integrazione. Dopo plurimi contatti tra l’Ufficio e il professionista incaricato, l’Amministrazione chiedeva l’invio della documentazione comprovante il rientro effettivo delle consistenze estere. Essendo la richiesta rimasta inevasa, l’Ufficio comunicava l’inammissibilità dell’istanza per mancato rispetto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente perdita dei benefici fiscali.

I giudizi di merito si concludevano in favore del contribuente. La Commissione Tributaria regionale respingeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello erariale, ritenendo il provvedimento impugnabile, e nel merito riteneva che il contribuente avesse adempiuto a quanto di sua spettanza. L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva il contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia lamentava l’errata interpretazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’atto endoprocedimentale non fosse impugnabile in quanto mera comunicazione informativa priva di una pretesa tributaria.

La Corte ha disatteso la censura, richiamando il principio consolidato secondo cui l’elencazione degli atti impugnabili, pur tassativa, non impedisce di impugnare gli atti con cui l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. In capo al destinatario sorge già al momento della ricezione l’interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., ad una pronuncia idonea a chiarire la sua posizione. Il contribuente ha quindi la facoltà, e non l’onere, di impugnare atti diversi da quelli tipici.

La Corte ha poi affermato che il rigetto dell’istanza di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186/2014 è equiparabile al rigetto di una domanda di definizione agevolata dei rapporti tributari. La procedura presuppone già un debito tributario e incide su un rapporto impositivo rispetto al quale sussiste l’interesse attuale, concreto ed economicamente valutabile del contribuente ad una diversa definizione. È stata richiamata anche la precedente pronuncia che aveva ritenuto impugnabile il silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di accesso alla procedura speciale. Il primo motivo è stato pertanto rigettato.

Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, l’Amministrazione censurava l’errata applicazione della legge n. 186/2014 e del d.l. n. 167/1990, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. La Corte ha precisato che il motivo aveva in realtà ad oggetto il mancato rispetto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e delle circolari ministeriali richiamate.

Riaffermando l’eccezione del controricorrente, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ribadendo che la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge: esse non contengono norme di diritto, ma disposizioni di indirizzo interno, e non vincolano né i contribuenti né i giudici. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Agenzia soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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