Doppia conforme e onere di allegare rationes differenti in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1332 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello confermativa, la censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. è inammissibile quando il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Parimenti inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza, è la censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. fondata sulla mancata contestazione di un fatto, se il ricorrente non allega se e in che termini quel fatto fosse stato dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, così da potersi ritenere concretizzata la dedotta non contestazione. La doppia conforme rileva non solo quando le due decisioni siano interamente corrispondenti, ma anche quando siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali.

Il Fatto

Una lavoratrice, già dipendente di una società, aveva agito in giudizio per ottenere il ricalcolo dell’incentivo all’esodo dovutole in base a un accordo sindacale, deducendo che la base di calcolo era stata determinata su un’età pensionabile poi modificata: il diritto allo slittamento dell’età pensionabile, secondo la tesi attorea, non sarebbe stato trasfuso nell’atto conciliativo, ma sarebbe stato oggetto di un affido verbale tra le parti.

Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello aveva respinto il gravame. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, dolendosi della mancata considerazione di elementi probatori e della ritenuta non contestazione del fatto storico dell’affido verbale. La società ha resistito con controricorso. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla figura della doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. e ricorda che essa ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo rispetto ai fatti principali, senza che rilevi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice di appello. Il precedente richiamato è Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724.

Ne deriva che, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse: sul punto la Corte richiama Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910, Cass. civ., sez. III, 3.11.2021, n. 31312 e Cass. civ., sez. III, 9.11.2020, n. 24974.

Nel caso esaminato, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado senz’altro conformi, la ricorrente non allega neppure che le rispettive rationes decidendi siano almeno in parte differenti. Il motivo è pertanto inammissibile nella parte in cui invoca l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Corte aggiunge che la ricorrente non spiega l’asserita decisività del fatto storico dell’affido verbale, né deduce come e quando esso abbia formato oggetto di discussione tra le parti; anzi, assume che il fatto sarebbe rimasto non contestato. Anche sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. il motivo difetta di specificità e autosufficienza: la ricorrente non allega se e in che termini l’affido verbale fosse stato dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado. La Corte territoriale, del resto, aveva precisato ciò che riteneva non contestato — solo l’aumento dell’età pensionabile — e ciò che era contestato, e i relativi passaggi motivazionali non sono censurati.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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