Impugnazione estratto di ruolo e art. 12 comma 4-bis nei giudizi pendenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31217 del 30.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, ha natura processuale e si applica ai processi pendenti, non essendo necessario un apposito diritto transitorio che ne preveda la retroattività. La norma specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della disposizione in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione.
Il Fatto
Una lavoratrice proponeva opposizione avverso un estratto di ruolo concernente una serie di pretese contributive maturate tra il 1996 e il 2012. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile l’impugnazione quanto alle cartelle e agli avvisi ritualmente notificati, accogliendo invece l’eccezione di prescrizione per i titoli ritualmente notificati.
La Corte d’appello di Roma accoglieva in parte il gravame: dichiarava cessata la materia del contendere sul credito di un ente previdenziale, riconosceva l’ammissibilità dell’opposizione anche per i crediti notificati e accoglieva l’eccezione di prescrizione, ritenendo inapplicabile, in assenza di disciplina transitoria, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973. L’ente previdenziale ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, censurando, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo. Sostiene che la disposizione, di natura processuale, si applica anche ai giudizi pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato al momento della sua entrata in vigore.
Il collegio richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 26283 del 06.09.2022, che ha affermato il principio secondo cui l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, nel novellare l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 con l’inserimento del comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Nel caso in esame il ricorso per impugnazione dell’estratto di ruolo era stato depositato il 09.10.2018, mentre la disposizione è entrata in vigore il 21.10.2021: il giudizio era dunque pendente alla data di entrata in vigore della norma. Applicando il principio di diritto, la Corte conclude che il giudice territoriale ha violato la disposizione, escludendone l’applicazione al giudizio in corso.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché esamini l’eventuale sussistenza di alcuna delle eccezioni previste dalle lettere da a) ad f) dell’art. 12, comma 4-bis, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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