Quota B Enpals, limite retribuzione e decadenza triennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8589 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza triennale prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, nel testo novellato dall’art. 38 d.l. n. 98/2011, si applica anche ai trattamenti pensionistici maturati anteriormente all’entrata in vigore della norma istitutiva, con decorrenza fissata dall’art. 252 disp. att. cod. civ. e non dal momento di insorgenza del diritto. Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo permane il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non essendo stato abrogato né espressamente né per incompatibilità. Il limite è coessenziale alla disciplina e non contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost., non essendo richiesta una corrispondenza necessaria tra contributi versati e prestazioni erogate.
Il Fatto
Il controricorrente, lavoratore dello spettacolo, aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda di ricalcolo del trattamento pensionistico con decorrenza dall’1.1.2011, da quantificarsi senza applicare alla quota B il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la pronuncia, rigettando l’eccezione di decadenza e quella di prescrizione avanzate dall’Istituto previdenziale e ritenendo non più vigente il massimale per la quota B, regolata dai nuovi criteri del d.lgs. n. 182/1997.
L’Inps ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, la violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182/1997, e, in via subordinata, la violazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ. e dell’art. 47-bis del citato d.P.R. in tema di prescrizione dei ratei.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui la decadenza triennale si applica anche ai trattamenti maturati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, decorrendo dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva ed essendo evitata dalla proposizione della domanda giudiziale, non dalla sola domanda amministrativa. La decadenza non opera in modo tombale, ma relativamente ai soli ratei antecedenti il triennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale.
Sul secondo motivo la Corte ha respinto l’eccezione di giudicato interno sollevata dal controricorrente. Il motivo contesta in radice le argomentazioni della Corte d’appello sull’abrogazione del massimale pensionabile; la quantificazione della pensione resta quindi tema controverso. Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto, ma sull’unità minima di decisione, intesa come sequenza fatto/norma/effetto: ove l’impugnazione investa anche uno solo di tali elementi, nessun giudicato interno può dirsi formato.
Nel merito, la Corte ha ribadito che nella determinazione della quota B non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite dell’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità con l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, è coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps.
Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale avanzata in controricorso, la Corte ha richiamato i rilievi già addotti in precedenti pronunce: era già stato escluso il contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale, purché una certa proporzionalità sia assicurata e non sia compromessa la realizzazione delle finalità dell’art. 38 Cost. La Carta fondamentale, inoltre, non richiede una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate, trascendendo l’obbligo contributivo l’interesse del singolo e non obbedendo a una logica meramente corrispettiva.
Il terzo motivo, proposto solo in via subordinata, è rimasto assorbito per l’accoglimento dei primi due. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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