Licenziamento nel pubblico impiego: la condanna penale non definitiva con interdizione perpetua non giustifica un recesso automatico, serve il giudizio di proporzionalità in concreto (Cass. 10915/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 10915/2026 (deposito 24 aprile 2026) – Licenziamento nel pubblico impiego contrattualizzato.
Il principio di diritto
In tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato, e’ da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell’accertamento dell’illecito disciplinare, sussistendo l’obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, e, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta.
Il fatto
Un dipendente di un’Agenzia fiscale veniva licenziato senza preavviso a seguito di una condanna penale non definitiva (cinque anni e sei mesi di reclusione) da cui era conseguita l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il recesso era stato adottato ai sensi dell’art. 43, co. 9, n. 2, lett. e), del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, quale conseguenza diretta e immediata della condanna, con riserva della valutazione in concreto della gravità dei fatti a un distinto procedimento disciplinare. Tribunale e Corte d’appello annullavano il licenziamento e ordinavano la reintegra. L’Amministrazione ricorreva per cassazione; il lavoratore proponeva ricorso incidentale.
La motivazione
La Corte respinge i primi due motivi del ricorso principale (motivazione apparente e omessa pronuncia): la sentenza d’appello, valutando anche implicitamente tutte le doglianze, ha dato conto delle ragioni dell’illegittimità della sanzione. Sul merito, la Cassazione richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 123 del 2020, secondo cui il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) esige che la sanzione espulsiva sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto. L’avverbio “comunque” dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 attiene alla dialettica tra le fonti del rapporto di lavoro e non impedisce il sindacato giurisdizionale sull’esercizio concreto e proporzionato del potere. E’ solo il passaggio in giudicato della pena interdittiva a risolvere di per se’ il rapporto: la sola produzione del dispositivo di una condanna non definitiva non assolve l’onere dell’Amministrazione. La clausola del CCNL non e’ nulla, perché l’art. 55-quater fa salve le “ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo” e la fattispecie, letta senza automatismi, non contrasta con la norma imperativa. Viene invece accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, per omessa pronuncia sulla salvezza degli effetti della sospensione cautelare.
Esito: la Corte rigetta il ricorso principale dell’Amministrazione; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale (rigettati i primi due), cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la condanna penale non definitiva con interdizione perpetua non legittima un licenziamento automatico: l’Amministrazione deve svolgere un accertamento in concreto della gravità dei fatti e un giudizio di proporzionalità, non potendo limitarsi a produrre il dispositivo. Per il datore pubblico, ciò impone di istruire il procedimento disciplinare nel merito della condotta e non di ancorarlo al solo esito interdittivo non definitivo.
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