Impugnazione del permesso in sanatoria e onere di diligenza del vicino confinante (TAR Umbria n. 260 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di impugnazione del permesso di costruire in sanatoria decorre dalla data in cui il vicino confinante abbia conoscenza del rilascio del titolo per un’opera abusiva già esistente, e non dal completamento dei lavori. Il principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici impone al controinteressato un onere di attivazione sollecita: l’accesso documentale e la notifica del ricorso non possono essere differiti in ragione della maggiore o minore diligenza. L’integrale ostensione degli atti non giustifica il ritardo, perché il ricorso può essere notificato nei termini e poi integrato con motivi aggiunti. Il ritardo colposo rende il ricorso irricevibile per tardività. Il Comune conserva il potere di annullamento d’ufficio, anche oltre il termine di dodici mesi, quando il beneficiario abbia rappresentato una realtà diversa da quella effettiva.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato confinante, segnalano al Comune presunti abusi edilizi commessi dai vicini, consistenti in ampliamenti, manufatti e una veranda realizzati in assenza di titolo. Il Comune avvia il procedimento di verifica, accerta le opere abusive e avvia i procedimenti sanzionatori.

In esito all’istanza di accertamento di conformità presentata dai controinteressati, l’ente rilascia un permesso di costruire in sanatoria. I ricorrenti, acquisita la documentazione mediante successive istanze di accesso, impugnano il titolo deducendo la violazione delle distanze e i difetti della valutazione di sicurezza. Il Comune eccepisce l’irricevibilità per tardività. La causa giunge alla decisione del TAR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla nozione di piena conoscenza del titolo edilizio. Per il titolo ordinario il termine decorre dal completamento dei lavori o dal momento in cui si rende palese la reale portata dell’intervento; per il titolo in sanatoria, invece, il termine decorre dalla conoscenza del rilascio del provvedimento per un’opera abusiva già esistente, e tale conoscenza deve essere dimostrata in giudizio.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il vicino, per la sua posizione di vicinitas, è agevolato nella conoscenza delle opere e ha l’onere di esercitare sollecitamente l’accesso documentale. La tutela del vicino deve coniugarsi con l’affidamento del titolare del permesso, evitando che l’azione sia irragionevolmente o colposamente differita.

Nel caso concreto l’irricevibilità emerge sotto un duplice profilo. Da un lato i ricorrenti, consapevoli degli abusi tanto da averli segnalati, dopo aver ricevuto il rapporto istruttorio si disinteressano della vicenda e riattivano l’accesso solo molto più tardi, prendendo conoscenza del titolo in sanatoria circa due anni dopo la sua emanazione. Questo atteggiamento è colposo.

Dall’altro lato, una volta appresa dal Comune l’esistenza del permesso, i ricorrenti non si attivano immediatamente per acquisire la documentazione e notificare il ricorso, ma attendono ulteriormente. Il Tribunale osserva che la disponibilità integrale degli atti non scusa il ritardo: il ricorso poteva essere notificato nei termini e poi integrato con motivi aggiunti.

Il Collegio sottolinea che il principio di certezza dei rapporti giuridici non tollera impugnative procrastinate in funzione della diligenza delle parti. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile. Resta fermo che il Comune, stante la sostanziale ammissione sulla fondatezza del primo motivo, può procedere all’annullamento d’ufficio del permesso, oltre il termine di dodici mesi, trattandosi di titolo rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione della realtà. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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