Revoca del nulla osta stagionale e condanna patteggiata sopravvenuta (TAR Umbria n. 259 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del nulla osta al lavoro stagionale, l’art. 43, comma 1, lettera d), del D.L. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022, richiede una autonoma e motivata valutazione di pericolosità dello straniero, non essendo configurabile alcun automatismo ostativo. La regola, dettata per il primo rilascio del nulla osta, non si estende automaticamente alle ipotesi di revoca, che l’art. 42, comma 8, del medesimo decreto connette al successivo accertamento negativo delle condizioni ostative e non a fatti sopravvenuti. La sentenza di patteggiamento può essere considerata, ma la sua rilevanza ostativa va apprezzata in un più ampio giudizio sulla condotta di vita dell’interessato, restando illegittimo il provvedimento fondato su formule stereotipe.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, è giunto in Italia a seguito del rilascio di un nulla osta al lavoro stagionale richiesto dal datore di lavoro. Il rapporto si è regolarmente instaurato e il ricorrente lavora tuttora presso una ditta di legnami.

Successivamente il ricorrente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto dell’alcoltest, in seguito alla collisione dell’autovettura condotta contro un muretto di un parcheggio. Ne è scaturita una sentenza di patteggiamento con pena sospesa. La Prefettura ha quindi adottato il decreto di revoca del nulla osta, ritenendo l’interessato soggetto pericoloso per l’incolumità pubblica. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso nei limiti specificati. La revoca è stata disposta ai sensi dell’art. 43, comma 1, lettera d), del D.L. n. 73/2022, che si applica ai cittadini stranieri considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. A differenza dei casi della lettera c), che elenca un catalogo di reati a rilevanza ostativa automatica, la lettera d) impone all’Amministrazione una autonoma valutazione della condotta dell’interessato e dei precedenti disponibili.

Quanto all’art. 445 c.p.p. novellato, il Tribunale condivide l’interpretazione della Prefettura: la regola generale che sottrae alla sentenza di patteggiamento gli effetti previsti da disposizioni diverse da quelle penali non può derogare a una norma extrapenale speciale preesistente, qual è l’art. 43, comma 1, lettera d). Una norma generale successiva non deroga a una norma speciale anteriore.

La Prefettura poteva dunque tenere conto della sentenza di patteggiamento, ma avrebbe dovuto valutarne con maggiore approfondimento la rilevanza ostativa rispetto alla complessiva condotta di vita del ricorrente. È principio consolidato che i procedimenti penali pendenti e le altre circostanze assumono rilievo solo se inseriti in un più ampio giudizio di pericolosità sociale.

Il Collegio esclude la legittimità della rilevanza ostativa attribuita alla condanna patteggiata sopravvenuta per fatti successivi al rilascio. L’art. 43 è norma dettata per il primo rilascio, mentre l’art. 42, comma 8, prevede la revoca per successivo accertamento negativo delle condizioni ostative, non per fatti sopravvenuti. Le ipotesi di revoca sono tipizzate e non suscettibili di estensione analogica, costituendo eccezioni al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

Nel caso concreto la Prefettura, con formule stereotipe e senza valutare la personalità del soggetto né gli argomenti difensivi, ha ritenuto il ricorrente una minaccia sulla sola base di un patteggiamento, peraltro sopravvenuto, adottando un automatismo ostativo non consentito. Il decreto è pertanto annullato, con spese compensate, e l’Amministrazione potrà rideterminarsi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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