Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 2114 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di provvedere. Il ricorso è fondato quando l’Amministrazione, ritualmente costituita, non contesti il credito nell’an e nel quantum e non fornisca alcuna indicazione sull’andamento della procedura. Al Ministero inadempiente va assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento. Per il caso di ulteriore inottemperanza il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il cui compenso, essendo dipendente pubblico, si considera compreso in quello già percepito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato.

Non avendo il Ministero dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, chiedendo il rigetto senza formulare deduzioni sul credito. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 29 maggio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal titolo della cui ottemperanza si tratta, passato in giudicato e ritualmente notificato, e verifica il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il termine risulta spirato senza che l’Amministrazione abbia adempiuto.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Su questo punto l’Amministrazione resistente, pur costituita, non ha formulato alcuna deduzione, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è dunque fondato e va accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo. All’Amministrazione resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Quanto al compenso, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, esso si considera compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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