Impugnazioni: nessun termine lungo per l’imputato non giudicato in assenza (Cass. pen. Sez. VII n. 5880 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, quando il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato, l’imputato appellante non può considerarsi giudicato in assenza, poiché il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale egli abbia diritto di partecipare. Ne consegue che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, lo stesso non beneficia dell’aumento di quindici giorni del termine di impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il ricorso proposto oltre il termine ordinario è pertanto inammissibile. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza, dichiarava inammissibile il ricorso presentato dall’imputato per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 17 ottobre 2023, pronunciata a seguito dell’opposizione a decreto penale di condanna. L’inammissibilità era fondata sulla carenza della dichiarazione o dell’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Avverso tale provvedimento il prevenuto proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 619, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. fosse stato abrogato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, lett. O), della legge n. 114 del 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo, spostando l’attenzione dal motivo dedotto dal ricorrente al profilo del rispetto del termine per impugnare. Il tema dell’abrogazione della norma sulla domiciliazione resta quindi assorbito dalla preliminare verifica di tempestività.
Il percorso argomentativo muove da un principio già affermato dalla stessa Corte: nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato, l’imputato appellante non può considerarsi giudicato in assenza. Il processo, in tale ipotesi, è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale egli abbia diritto di partecipare. Viene richiamato il precedente della Sezione VI penale, 12 dicembre 2023, n. 49315, rv 285499.
Da questa premessa la Corte trae la conseguenza operativa sul piano del termine: il ricorrente non può beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine di impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che presuppone invece la condizione di soggetto giudicato in assenza.
Applicando il principio al caso concreto, l’avviso del deposito del provvedimento risultava notificato all’imputato già il 12 luglio 2024. Trattandosi di provvedimento reso in camera di consiglio, il termine ordinario per la proposizione del ricorso per cassazione è spirato il successivo 27 luglio 2024. Il ricorso è stato invece presentato il 31 luglio 2024, quindi oltre il termine. La Corte territoriale aveva dunque correttamente dichiarato l’inammissibilità per tardività.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte richiama sul punto la sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186, rilevando l’assenza di elementi che consentano di ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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