Divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (Cass. pen. Sez. VII n. 5878 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. La disposizione, derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmoda nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, perché riferita a un’attenuante comune che non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare in misura contenuta la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. Ne consegue che il giudice del merito, nel concorso tra attenuanti generiche e recidiva reiterata, può legittimamente limitare l’incidenza delle prime alla sola equivalenza, senza integrare alcun vizio di motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva condannato il prevenuto alla pena di un anno di reclusione e mille euro di multa per il reato ascritto. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con cui censurava il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui i giudici del merito avevano applicato la pena base in misura superiore alla soglia minima, considerando le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
La questione sottoposta alla Corte di legittimità riguardava dunque il corretto esercizio del bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva reiterata, e la possibilità per il giudice di fissare la pena base al di sopra del minimo edittale pur in presenza di attenuanti comuni.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la manifesta infondatezza del motivo. Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen.
La Corte ha precisato che tale disposizione introduce una deroga all’ordinaria disciplina del bilanciamento, ma non per questo risulta irragionevole o arbitraria. Il presupposto argomentativo è che le attenuanti generiche costituiscono un’attenuante comune e non assolvono alla funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio. Esse valgono piuttosto a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.
Su questa base il Collegio ha ritenuto corretto l’operato dei giudici del merito, che avevano limitato alla sola equivalenza con la contestata aggravante l’incidenza delle attenuanti generiche riconosciute in favore del prevenuto. Il motivo di ricorso, fondato sulla censura della pena base applicata al di sopra del minimo, è stato quindi respinto.
Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso che ricorressero gli elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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