Mancato riconoscimento del teste non è prova decisiva e rivalutazione preclusa (Cass. pen. Sez. 7 n. 1666 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, mediante la deduzione del vizio di motivazione, tende a ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto o una diversa ricostruzione storica dei fatti, riservate in via esclusiva al giudice di merito. Il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né saggiare la tenuta logica della pronuncia attraverso un raffronto con altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il mancato riconoscimento dell’imputato da parte di un teste non costituisce prova decisiva quando il giudice di merito abbia esplicitato le ragioni del proprio convincimento sulla base di plurimi indizi. La revoca di un’ordinanza di ammissione di testi, senza motivazione, determina una nullità a regime intermedio, sanata se non tempestivamente eccepita.
Il Fatto
Con sentenza del 18/03/2025, la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva ritenuto il ricorrente e il coimputato responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, n. 2, cod. pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Con i motivi di ricorso, uno dei ricorrenti censurava la valutazione del riconoscimento fotografico e la mancata esclusione della circostanza aggravante, mentre l’altro lamentava la revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi e la illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, prospettando una diversa lettura dei dati processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che la maggior parte delle censure non fosse consentita in sede di legittimità. Con riferimento al primo motivo, riguardante il mancato riconoscimento da parte di un teste, la Corte ha precisato che non sono deducibili in cassazione vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà. Nel caso di specie, il mancato riconoscimento non costituiva una prova decisiva, atteso che il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento, evidenziando la sussistenza di plurimi indizi di compartecipazione al reato.
Quanto alle doglianze relative al riconoscimento fotografico dell’orologio e alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen., la Corte ha rilevato che esse miravano a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti attraverso criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. È stato richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997, secondo cui la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Relativamente ai motivi concernenti la revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi, la Corte ha chiarito che la mancanza di motivazione determina una nullità generale a regime intermedio, sanata se non tempestivamente eccepita. Infine, i motivi che contestavano la correttezza della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali sono stati ritenuti non consentiti, essendo precluso al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12 del 2000.
All’inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.