Imputato alloglotto e onere di allegare il pregiudizio concreto da mancata traduzione (Cass. pen. Sez. VI n. 38537 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imputato alloglotto, la mancata traduzione della sentenza impugnata integra violazione del diritto di difesa solo se il ricorrente allega un interesse concreto, attuale e verificabile alla traduzione stessa. Non è sufficiente la prospettazione di un pregiudizio astratto o potenziale. Grava pertanto sul ricorrente l’onere di dimostrare se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale del provvedimento abbia inciso sulle sue strategie difensive. In difetto di tale allegazione, il motivo di ricorso è infondato.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17 dicembre 2024, conferma la condanna emessa dal Tribunale di Prato il 3 maggio 2023 per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, con pena di dieci anni di reclusione ed euro 800,00 di multa.

Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi: omessa traduzione in lingua cinese della sentenza impugnata; erronea configurazione dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90; diniego delle attenuanti generiche; censure sul trattamento sanzionatorio e sull’aumento per continuazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte richiama l’orientamento univoco di legittimità secondo cui l’imputato alloglotto che si dolga dell’omessa traduzione della sentenza ha l’onere di indicare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024). Nel caso concreto il ricorrente, pur avendo impugnato nei termini, non ha dimostrato se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale della sentenza abbia influito sulle sue strategie difensive.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte ricorda che il superamento del valore soglia, pari a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, non determina automaticamente la sussistenza dell’aggravante, dovendosi avere riguardo alle circostanze del caso concreto (Sez. 6 n. 43771 del 07/10/2014). La Corte territoriale ha fatto buon uso della propria discrezionalità, evidenziando il quantitativo sequestrato con mg 3.274.321,8 di principio attivo, molto superiore al valore soglia per la ketamina pari a 1.800.000 mg, secondo le pronunce delle Sezioni Unite n. 36258 del 24/05/2012 e n. 14722 del 30/01/2020, oltre all’elevatissimo grado di purezza della sostanza.

Il terzo motivo è dichiarato privo di specificità. Il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull’assenza di elementi positivamente valorizzabili e sulla gravità della condotta, si è uniformato ai principi di legittimità (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022; Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014), secondo cui il mancato riconoscimento può essere giustificato dall’assenza di elementi di segno positivo, tanto più dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha reso insufficiente il solo stato di incensuratezza.

Quanto al trattamento sanzionatorio, i rilievi sono generici: gli aumenti per l’aggravante sono determinati rispetto a una pena base inferiore al medio edittale, e quelli per continuazione risultano contenuti. La sentenza di primo grado, cui quella impugnata rinvia, aveva specificamente valorizzato il quantitativo rilevantissimo di stupefacente, l’elevata offensività della condotta, il dolo pieno e lucido e il ruolo di primo piano nel sistema di approvvigionamento internazionale. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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