Autonoma valutazione del gip e presunzione cautelare per reati mafiosi (Cass. pen. Sez. I n. 38535 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’obbligo di autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari, imposto dagli artt. 292, comma 2, lett. a), e 125 cod. proc. pen., non è violato dalla trasposizione nel provvedimento di parti della richiesta cautelare, essendo ammessa la redazione per incorporazione, purché emerga dal testo una conoscenza degli atti e una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio. Le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., quando siano tratte dalle modalità di commissione del reato che coinvolgono in pari grado tutti i coindagati, possono essere valutate cumulativamente, senza necessità di ripetere per ciascuno le ragioni del pericolo di reiterazione. La presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è neutralizzata dal tempo decorso dal fatto, rilevando l’efferatezza del delitto e la persistenza dei legami mafiosi.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato, quale esecutore materiale, di un omicidio risalente al 2001, contestato con le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti, del numero dei concorrenti superiore a cinque, del metodo mafioso e della finalità di agevolare un’associazione mafiosa operante in provincia di Cosenza.
La ricostruzione accusatoria si fonda sui contributi di due collaboratori di giustizia, ritenuti attendibili, che descrivono la causale del delitto e il ruolo del ricorrente nella conduzione della vittima verso il luogo dell’esecuzione. Il Tribunale, richiamata l’operatività della presunzione cautelare per i reati di tipo mafioso, ha ravvisato un attuale e concreto pericolo di reiterazione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto inammissibile la produzione documentale effettuata con la memoria, poiché l’art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente i motivi nuovi ma non la produzione di documenti, che resta disciplinata dalle regole generali e deve intervenire entro il termine previsto per il deposito della memoria. Non è stata inoltre allegata l’impossibilità di una produzione tempestiva.
Nel merito, non ricorre la nullità eccepita per difetto di autonoma valutazione. Il Collegio rileva che il Giudice per le indagini preliminari, dinanzi a una richiesta cautelare di novanta pagine, ha esposto in trentaquattro pagine l’iter motivazionale, operando una selezione delle fonti e una sintesi degli argomenti: attività sintomatiche di una ragionata rielaborazione. L’autonoma valutazione non è esclusa dalla redazione per incorporazione, quando emerga una conoscenza degli atti e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi.
Quanto alla valutazione unitaria delle esigenze cautelari, la Corte richiama il principio per cui la motivazione può accomunare, in una visione cumulativa, le posizioni dei coindagati quando il reato è caratterizzato dal coinvolgimento in pari grado di tutti, senza ripetere in modo formalistico le ragioni del pericolo. Il Tribunale ha ancorato il giudizio alla gravità del delitto e all’operatività della presunzione cautelare.
Il secondo motivo è infondato. In tema di gravi indizi di colpevolezza, la Corte verifica la congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica. Il Tribunale si è conformato al principio secondo cui le dichiarazioni accusatorie del coindagato integrano gli indizi se, oltre a essere intrinsecamente attendibili, siano corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti. L’annullamento del titolo cautelare nei confronti di taluni coindagati non inficia il giudizio, essendo l’assunto fondato su produzioni inammissibili e su deduzioni generiche.
Anche il terzo motivo è disatteso. Il tempo decorso dal fatto, a prescindere dall’operatività dei meccanismi presuntivi, è stato ritenuto inidoneo a neutralizzare il rischio di recidiva, in ragione dell’efferatezza del delitto, della personalità dell’indagato e della finalizzazione della condotta al sodalizio mafioso. La detenzione risalente non dimostra la cessazione dei legami criminali. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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