Termine di impugnazione dell’imputato assente e inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (Cass. pen. Sez. III n. 35804 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di termini di impugnazione, la sentenza emessa con motivazione contestuale a norma dell’art. 544 cod. proc. pen. è impugnabile entro quindici giorni; tale termine è aumentato di ulteriori quindici giorni quando l’impugnazione sia proposta dall’imputato giudicato in assenza, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen. L’appello depositato dall’imputato assente nel termine complessivo di trenta giorni è pertanto tempestivo e l’ordinanza che lo dichiari tardivo è annullata senza rinvio. Nel vigente testo dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, sono in ogni caso inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, con la conseguenza che l’appello avverso tale sentenza, ancorché tempestivo, deve essere qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi all’Ufficio spoglio per l’esame preliminare.
Il Fatto
Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello, perché proposto fuori termine, contro la sentenza del Tribunale emessa con motivazione contestuale all’esito di giudizio dibattimentale, in assenza dell’imputato.
La difesa deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 585 cod. proc. pen., sostenendo che l’atto di appello era tempestivo, poiché al termine di quindici giorni andava aggiunto l’aumento di ulteriori quindici previsto per l’imputato dichiarato assente. Il Procuratore generale conclude per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La sentenza impugnata è stata pronunciata all’esito del dibattimento, con motivazione contestuale, in assenza dell’imputato; nel frontespizio è contenuta l’erronea indicazione dell’art. 438 cod. proc. pen., che non incide sulla natura del giudizio.
Ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la sentenza emessa con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen. il termine di impugnazione è di quindici giorni. Il successivo comma dello stesso articolo prevede che i termini siano aumentati di quindici giorni per l’impugnazione dell’imputato giudicato in assenza.
Ne deriva che l’appello, depositato il 3 febbraio 2025 avverso la sentenza emessa il 9 gennaio 2025, è stato proposto nei termini di legge e non era tardivo. L’ordinanza che ne ha dichiarato l’inammissibilità va quindi annullata senza rinvio.
Il Collegio procede a un’ulteriore verifica officiosa e rileva l’inappellabilità della sentenza di proscioglimento emessa per il reato di cui all’art. 515 cod. pen. Nel testo vigente, l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. sancisce l’inappellabilità in ogni caso delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
Rispetto alla formulazione precedente, introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che limitava l’inappellabilità alle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, la disposizione vigente ha ampliato l’ambito oggettivo, estendendolo alle sentenze di proscioglimento concernenti i reati, quindi anche ai delitti puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
La sentenza di proscioglimento era dunque inappellabile; l’appello deve essere qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi all’Ufficio spoglio della Terza Sezione penale per l’esame preliminare ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen., non essendosi verificata la causa di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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