Inammissibile l’istanza di patrocinio a spese dello Stato priva di autodichiarazione reddituale (Cass. pen. Sez. IV n. 4418 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difetto della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 79 d.P.R. n. 115/2002, impedisce l’esame nel merito dell’istanza e l’attivazione del potere-dovere del giudice di accertare i presupposti del beneficio. La fase di verifica dei requisiti reddituali, disciplinata dall’art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, presuppone un’istanza ammissibile e non può supplire alle carenze documentali dell’istante. Parimenti attiene all’ammissibilità l’incertezza sulle reali generalità del richiedente, che impedisce le verifiche sulla sua condizione economica. Il procedimento è scandito in fasi distinte e una volta esaurita una fase non è consentito riaprirla.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale. L’istanza veniva dichiarata inammissibile perché priva dei documenti indicati come allegati, tra cui il documento di identità e la dichiarazione ai fini reddituali. Lo stesso presentava poi domanda di ammissione al beneficio e una nota integrativa, rappresentando di non possedere un valido documento di identità ma di essere identificato attraverso l’istituto penitenziario.
Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza impugnata, rigettava l’opposizione proposta avverso il provvedimento di non luogo a provvedere, rilevando la mancanza di autocertificazione sul reddito e l’assenza di identificazione documentale. La questione giunge in Cassazione per la definizione dei poteri del giudice nella fase di introduzione del procedimento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte chiarisce che il procedimento è soggetto al rito della camera di consiglio non partecipata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso avverso ordinanza emessa ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002. Nel modello cartolare la Corte giudica sui motivi, sulla requisitoria scritta del procuratore generale e sulle memorie delle parti, senza intervento dei difensori; la mancata comunicazione delle memorie depositate non assume rilievo.
Nel merito i due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, sono infondati. Il ricorrente riteneva che le carenze documentali non potessero impedire l’attivazione della giurisdizione sul diritto al patrocinio, con esercizio dei poteri officiosi di verifica. La Corte disattende questa impostazione.
Il Collegio osserva che la censura sull’applicazione del principio del giudicato non è pertinente: il Tribunale ha semplicemente spiegato che il procedimento è scandito in fasi distinte, attribuite a magistrati diversi, e che esaurita una fase non è consentito riaprirla, dovendosi le doglianze proporre nella successiva fase di opposizione.
La ricostruzione del ricorrente confonde il piano dei requisiti di ammissibilità dell’istanza con quello dell’accertamento dei presupposti. Ai sensi dell’art. 79 d.P.R. n. 115/2002, l’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni di reddito, con specifica determinazione del reddito complessivo secondo le modalità dell’art. 76. È rispetto a tale presupposto che sorge il dovere di accertamento del giudice, mentre il difetto dell’autodichiarazione impone la declaratoria di inammissibilità. Solo l’istanza ammissibile può essere accolta o respinta e solo in tal caso la valutazione segue i parametri dell’art. 96, comma 2: risultanze del casellario, tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche.
Quanto all’identificazione, essa attiene anch’essa all’ammissibilità. La Corte distingue l’identificazione della provenienza della richiesta dal detenuto, garantita dal combinato disposto degli art. 123 cod. proc. pen. e art. 93 d.P.R. n. 115/2002, dalle reali generalità del richiedente. Nella specie queste ultime non sono certe, poiché l’istante non è mai stato identificato con documento ma solo mediante rilievi dattiloscopici. Richiamando l’orientamento di Sez. 4 n. 11792 del 10/02/2009, Rv. 243204, la Corte conferma che l’incertezza sulle generalità dichiarate legittima il rigetto, impedendo le verifiche sulla condizione economica. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.