Reato continuato in executivis solo con programmazione iniziale unitaria (Cass. pen. Sez. V n. 35808 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., postula la rigorosa verifica della sussistenza di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — dai quali risulti che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali canoni se i reati successivi siano frutto di determinazione estemporanea, di situazioni occasionali, di complicità imprevedibili o di bisogni contingenti. L’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso è giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito o al giudice dell’esecuzione e sottratto, se sorretto da motivazione razionale e non illogica, al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Investita del rinvio dalla Corte di cassazione, la Corte d’appello aveva unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto di due sentenze di condanna, escludendo invece quelli giudicati con una terza pronuncia, confermata in appello, e rideterminando il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 81, capoverso, cod. pen..

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo omessa ed erronea valutazione del materiale documentale che, a suo dire, dimostrerebbe la ricorrenza di un medesimo disegno criminoso e il carattere permanente della condotta estorsiva. Il ricorrente lamentava che il giudice dell’esecuzione avesse escluso i reati più risalenti dal disegno unitario solo in ragione della datazione del reato associativo, senza considerare la possibilità di retrodatare la condotta.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, improponibilità in sede di legittimità e manifesta infondatezza. Il collegio ha innanzitutto rilevato che il giudice dell’esecuzione, in esito al rinvio, si era puntualmente uniformato al dictum della sentenza di annullamento, colmando le lacune motivazionali con un tessuto espositivo razionale, appagante e non illogico.

La Corte ha ribadito che l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso costituisce giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito o del giudice dell’esecuzione, e come tale sottratto al sindacato di legittimità quando sorretto da motivazione congrua. Sul tema le Sezioni Unite n. 28659 del 2017 avevano già affermato che la continuazione, in executivis come nel processo di cognizione, esige la verifica della programmazione iniziale dei reati successivi, non bastando l’omogeneità del bene protetto o la tendenza a commettere reati della stessa specie.

Il collegio ha poi precisato che il riconoscimento del vincolo deve fondarsi sulla valutazione dei soli elementi accertati nelle sentenze irrevocabili, senza rilievo per elementi non considerati nelle sentenze di merito né per provvedimenti diversi da quelli oggetto della richiesta di unificazione, quali un decreto applicativo di misure di prevenzione o una sentenza di assoluzione dal reato associativo. Una volta risolta correttamente la questione di diritto, resta irrilevante che la soluzione sia stata adottata con motivazione eccentrica o illogica.

Nel merito, la Corte d’appello aveva congruamente escluso la medesimezza del disegno criminoso tra i fatti estorsivi, consumati a partire dall’anno 2000, e il reato associativo, commesso a decorrere dal dicembre 2012, in ragione dell’amplissimo iato temporale trascorso. Le obiezioni difensive, fondate su un coacervo di massime e su richiami generici a dichiarazioni di collaboratori di giustizia e a un non precisato dato intercettivo, si sono risolte in petizioni di principio prive di pregnanza inferenziale. I motivi nuovi, depositati oltre il termine dei quindici giorni liberi antecedenti all’udienza ex art. 611 cod. proc. pen., sono stati dichiarati inammissibili e non considerati. All’inammissibilità hanno fatto seguito la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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