IMU abitazione principale residenza possessore sufficiente dopo sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 19684 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione per l’abitazione principale non è più necessario che nell’immobile dimori e risieda anagraficamente anche il nucleo familiare del possessore. È sufficiente che il possessore stesso vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente, pur se il coniuge risiede e dimora stabilmente altrove. La norma così rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, ripristina il diritto all’agevolazione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, senza che possa invocarsi l’obbligo di coabitazione di cui all’art. 143 cod. civ..

Il Fatto

Un contribuente, proprietario di un’immobile nel Comune di Vernate, ha impugnato gli avvisi di accertamento per omesso versamento dell’IMU relativi agli anni 2014 e 2015, chiedendo l’applicazione dell’agevolazione per l’abitazione principale. Nell’immobile risultavano residenti soltanto la coniuge e la figlia, mentre il ricorrente aveva fissato la propria residenza anagrafica in un altro immobile, sito in un Comune diverso, dove pure dimorava.

La Commissione tributaria provinciale di Milano e, in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia hanno rigettato il ricorso, sul rilievo che il contribuente non aveva fissato la residenza anagrafica presso l’abitazione di sua proprietà. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, dell’art. 1, comma 741, lett. b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’art. 5-decies, comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146. La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina, muovendo dall’originaria formulazione dell’IMU, che subordinava l’esenzione alla sola residenza anagrafica e dimora abituale del possessore, e dal successivo intervento dell’art. 4, comma 5, lett. a), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, che ha introdotto il riferimento al nucleo familiare.

La giurisprudenza di legittimità aveva tratto da tale formulazione la conseguenza dell’unicità dell’abitazione principale riferibile al nucleo, escludendo l’agevolazione quando i coniugi avessero stabilito residenza e dimora in immobili diversi, anche in Comuni differenti. La Corte dà atto che tale indirizzo è stato superato dalla Corte cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui richiedeva la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare, con declaratoria consequenziale estesa all’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019 e alla sua modifica ad opera dell’art. 5-decies del d.l. n. 146/2021.

La norma rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, impone di ritenere sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove. La Corte richiama il proprio orientamento conforme e precisa che non può invocarsi l’obbligo di coabitazione dei coniugi, poiché diverse residenze costituiscono esercizio del diritto di determinare l’indirizzo della vita familiare ai sensi dell’art. 144 cod. civ. Resta fermo, però, che il diritto all’agevolazione postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale è invocata.

Nella specie l’agevolazione era stata correttamente disconosciuta, poiché il contribuente nell’immobile di Vernate aveva soltanto la dimora abituale e non la residenza anagrafica, fissata in altro Comune. Il motivo è pertanto infondato.

Il secondo motivo, relativo all’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, è dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: per i tributi non armonizzati come l’IMU non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo, e la censura è carente di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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