Accertamento analitico-induttivo e studi di settore: contraddittorio non dovuto (Cass. civ. Sez. V n. 18489 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’avviso fondato sulla inattendibilità sostanziale delle scritture contabili e sull’antieconomicità della gestione va ricondotto al paradigma dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973. In tale ipotesi lo studio di settore non costituisce il presupposto giuridico e fattuale della pretesa, ma opera come mero parametro di conferma degli indici e di completamento della ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi. Ne consegue la non doverosità del contraddittorio endoprocedimentale, che resta imposto solo per gli accertamenti fondati sugli studi di settore e per i tributi armonizzati. La violazione dell’obbligo di contraddittorio è comunque deducibile in giudizio solo se il contribuente prospetta in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non si limita a una eccezione meramente formalistica.

Il Fatto

Una società e i suoi due soci impugnavano gli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio, per il periodo d’imposta 2012, aveva rettificato il volume d’affari dell’impresa e, di riflesso, imputato ai soci il maggior reddito di partecipazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. La rettifica muoveva dall’esame delle rimanenze finali e dal costo del venduto dichiarato, ritenuti incoerenti con i ricavi esposti e sintomatici di una gestione contraria alla logica d’impresa.

Riuniti i ricorsi, la commissione tributaria provinciale li rigettava e la commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, confermava la decisione. Società e soci proponevano quindi ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sul difetto di contraddittorio preventivo e sulla misura delle sanzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la censura sul contraddittorio preventivo. I ricorrenti sostenevano che la pretesa trovasse fondamento unico o quantomeno prevalente nello studio di settore, con conseguente necessità di attivare la procedura partecipativa a pena di nullità. La Suprema Corte ritiene il motivo manifestamente infondato.

La commissione regionale, riprendendo il primo giudice, aveva ricondotto l’avviso alla complessiva inattendibilità delle scritture contabili, evidenziata da un risultato di gestione antieconomico e non giustificato dai contribuenti. I riferimenti agli studi di settore valgono, per un verso, a corroborare tale inattendibilità e, per altro verso, a fornire i criteri di determinazione dei maggiori imponibili, tenendo conto dell’ambito di riferimento e dei dati caratteristici dell’impresa.

Da qui la qualificazione dell’attività accertativa nell’ambito dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, rispetto alla quale l’analisi standardizzata opera come conferma degli indici e completamento della ricostruzione analitico-induttiva, poggiante sui dati dichiarati dalla società e rettificabili in funzione dei parametri. Ne deriva la non doverosità del contraddittorio, non essendo l’accertamento fondato sugli studi di settore.

La Corte richiama poi la giurisprudenza sulla rilevanza della mancata attivazione del contraddittorio, che determina la nullità dell’atto solo se, in sede giudiziale, risulti che essa non si sarebbe risolta in puro simulacro. Il contribuente deve prospettare in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto addurre, non bastando una eccezione formalistica. Nel caso di specie tali ragioni non risultano dedotte neppure nel ricorso per cassazione. Assume rilievo decisivo, inoltre, la circostanza che il procedimento traeva origine dalla somministrazione di un questionario, poiché le modalità del contraddittorio non sono a forma vincolata ed è sufficiente che si realizzi in modo effettivo.

Il secondo motivo, relativo alla misura sanzionatoria e al contestato raddoppio, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riprodotta la parte sanzionatoria dell’avviso. Nel merito sarebbe comunque infondato, poiché la sanzione irrogata rientra nella cornice edittale della fattispecie di base e non risultano dedotte questioni sulla determinazione concreta della misura. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e rilievo dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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