Notifica PEC dell’avviso IMU, sanatoria e sequestro penale (Cass. civ. Sez. V n. 1898 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’irritualità della notificazione di un atto impositivo a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità quando la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo legale. La notificazione non è requisito di giuridica esistenza dell’atto impositivo, ma condizione integrativa di efficacia: la sua invalidità non ne determina automaticamente l’inesistenza, ove risulti l’piena conoscenza da parte del contribuente. L’avviso di accertamento firmato digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione. Lo speciale regime fiscale degli immobili sequestrati sospende il pagamento dei tributi, non la potestà di accertamento dell’ente impositore.
Il Fatto
Una società contribuente impugna l’avviso di accertamento emesso per il pagamento dell’IMU relativa all’anno 2012, dovuta a un Comune, notificato tramite PEC nel dicembre 2017. La pretesa impositiva era stata affidata al concessionario del servizio di accertamento e riscossione.
La Commissione Tributaria Provinciale rigetta il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale, Sezione Staccata di Salerno, conferma la decisione, ritenendo sanabile l’invalidità della notifica e legittimo l’affidamento dell’incarico al concessionario. La contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi; il Comune e la società concessionaria restano intimate.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura sulla notificazione a mezzo PEC. Richiamando le Sezioni Unite n. 23620/2018 e n. 7665/2016, il Collegio ribadisce che l’irritualità della notifica telematica non produce nullità quando la consegna ha determinato il raggiungimento dello scopo. La notificazione è condizione integrativa di efficacia, non requisito di esistenza dell’atto: la società contribuente ha impugnato tempestivamente l’avviso, per cui opera l’effetto sanante ex tunc.
La contestazione sulla mancanza di sottoscrizione è disattesa alla luce del principio per cui l’avviso firmato digitalmente nel regime di cui all’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 non è nullo per difetto di sottoscrizione, riguardando l’esclusione degli strumenti informatici la sola attività di controllo fiscale.
Quanto all’affidamento del servizio al concessionario, la CTR ha correttamente riconosciuto la possibilità per il giudice tributario di valutare in via incidentale la legittimità degli atti presupposti, ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992. L’atto impositivo dà atto dell’affidamento a soggetto iscritto all’Albo dei concessionari, consultabile on line, e l’obbligo motivazionale di cui all’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente non impone l’allegazione degli atti soggetti a pubblicità legale. La disapplicazione richiede la dimostrazione di specifici vizi di legittimità, non essendo sufficiente la contestazione della procedura a monte.
Sul sequestro penale, la Corte richiama Cass. n. 3356/2022 e n. 27215/2023: l’art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 159 del 2011 ha introdotto un regime fiscale speciale che non comporta la sospensione della potestà di accertamento, ma solo la sospensione del pagamento. La ricorrente non può invocare tale regime per l’anno d’imposta 2012, intervenuto il sequestro solo il 17.09.2012, a fine di ben nove mesi dell’anno. Il motivo è inammissibile anche per difetto di interesse, ravvisandosi la doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.