Auto nuova comprata in Italia e portata all’estero: per il rimborso IVA conta l’uso finale, non l’immatricolazione provvisoria (Cass. trib. 9356/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 9356/2026, pubblicata il 13 aprile 2026 (R.G.N. 21393/2024) — camera di consiglio del 27 novembre 2025, riconvocazione del 17 marzo 2026, Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatrice Tania Hmeljak.

Il principio di diritto

«In tema di cessioni intracomunitarie, le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, del d.l. n. 331 del 1993, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta, non sono imponibili ai fini IVA, qualora alla luce della valutazione complessiva di tutti gli elementi di fatto oggettivi rilevanti, risulti che il bene acquisito abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione, avuto riguardo al luogo del suo uso finale».

Il fatto

Un cittadino italiano residente in Francia e iscritto all’AIRE acquistava un’autovettura in Italia, la reimmatricolava in Francia — previa cancellazione dal PRA — e vi versava nuovamente l’IVA; chiedeva quindi il rimborso dell’IVA italiana relativa al 2019. La CTP di Milano accoglieva il ricorso; la CGT di secondo grado della Lombardia riformava, negando il rimborso: l’operazione sarebbe stata territorialmente rilevante in Italia, perché la fattura non recava la dicitura di cessione intracomunitaria e il veicolo era stato immatricolato in Italia. Il contribuente ricorreva per cassazione con sette motivi.

La motivazione

I primi quattro motivi, esaminati unitariamente, sono fondati. La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi opera anche quando l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta (art. 138 della direttiva 2006/112/CE; art. 41, comma 2, lett. b, e art. 38, comma 4, del d.l. n. 331/1993). Secondo la Corte di giustizia UE (sentenza C-26/16), la qualificazione come acquisto intracomunitario richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi oggettivi rilevanti per stabilire se il bene abbia lasciato lo Stato di cessione e quale sia il luogo del suo uso finale: l’immatricolazione provvisoria nello Stato di destinazione non osta all’esenzione, e il solo domicilio dell’acquirente non è, da solo, determinante.

La CGT-2 non si è attenuta a tali principi, avendo dato rilievo esclusivo alla prima immatricolazione dell’autovettura in Italia, avvenuta prima del trasferimento in Francia, dove l’acquirente risiedeva, ha reimmatricolato il mezzo e ha nuovamente versato l’IVA. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare, sulla base di elementi oggettivi, se il bene abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato, con conseguente rimborso dell’IVA versata in Italia per evitare la doppia imposizione. Gli altri motivi (spese, interessi, lite temeraria) restano assorbiti.

Esito: accoglie i primi quattro motivi, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Chi acquista un mezzo di trasporto nuovo in Italia e lo trasferisce stabilmente in un altro Stato dell’Unione non può vedersi negare l’esenzione IVA da cessione intracomunitaria per la sola prima immatricolazione — anche provvisoria — in Italia o per l’assenza di diciture in fattura: rileva la valutazione complessiva degli elementi oggettivi e il luogo dell’uso finale del bene. Dimostrata la fuoriuscita del veicolo dal territorio nazionale, spetta il rimborso dell’IVA italiana, così da evitare la doppia imposizione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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