IMU non dovuta sugli immobili occupati abusivamente da terzi (Cass. n. 8177/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 8177/2026, pubblicata il 2 aprile 2026 (R.G.N. 15688/2025) — camera di consiglio del 13 gennaio 2026, Presidente-estensore Ugo Candia.
Il principio di diritto
È irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale, sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
Il fatto
Un Comune (Lodi) accertava, per gli anni d’imposta 2014-2019, il mancato versamento dell’IMU da parte di una società fallita in liquidazione, in relazione a immobili di sua proprietà. La curatela deduceva la protratta occupazione abusiva del compendio immobiliare da parte di terzi, con denunce penali (artt. 614, comma 2, e 633 c.p.) e reiterate iniziative per la liberazione degli immobili. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello della curatela, applicando i principi della sentenza n. 60/2024 della Corte costituzionale. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi.
La motivazione
Sul merito (primo e secondo motivo, disattesi), la Corte richiama la sentenza n. 60/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 nella parte in cui non escludeva dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, occupati abusivamente, per i quali sia stata presentata denuncia penale ex artt. 614, comma 2, o 633 c.p. o iniziata azione giudiziaria penale: manca, in tali casi, un valido indice di capacità contributiva (art. 53 Cost.). Il giudice regionale ha accertato in fatto — con valutazione insindacabile perché congruamente motivata — che la curatela aveva adottato senza esito tutte le misure necessarie allo sgombero; il primo motivo mira a un inammissibile riesame dell’apprezzamento fattuale e non ricorre alcun omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Sul terzo motivo (respinto), relativo alla asserita tardiva costituzione del Fallimento in primo grado, la Corte integra la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.: alla fattispecie si applica anche la sospensione ex art. 10 d.l. n. 9/2020 per i procedimenti pendenti nella cosiddetta “prima zona rossa” (in cui rientrava il Comune di Lodi), oltre a quella generale dell’art. 83 d.l. n. 18/2020, estesa anche al processo tributario; la costituzione è dunque tempestiva.
Esito: la Corte rigetta il ricorso del Comune e compensa integralmente le spese di lite, in ragione dell’intervento in corso di causa della pronuncia della Corte costituzionale.
Implicazioni pratiche
Il proprietario di un immobile occupato abusivamente da terzi non deve l’IMU per il periodo in cui il bene è inutilizzabile e indisponibile, purché abbia presentato tempestiva denuncia penale (artt. 614, comma 2, o 633 c.p.) o iniziato azione giudiziaria penale: viene meno l’indice di capacità contributiva. L’accertamento sull’effettività e sulla durata dell’occupazione, così come sull’attivazione del proprietario per la liberazione, è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. La pronuncia conferma inoltre l’applicabilità al processo tributario delle sospensioni processuali disposte nella prima fase dell’emergenza Covid-19.
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