Cambio appalto e clausola sociale: i precedenti penali del lavoratore non escludono automaticamente l’assunzione (Cass. Lavoro 8214/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 8214/2026 (ud. 24 febbraio 2026, pubbl. 2 aprile 2026; R.G.N. 3233/2025) — Presidente Adriana Doronzo, Relatrice Elena Boghetich.

Il principio di diritto

Il codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) non impone alcun automatismo tra l’accertamento di precedenti penali del lavoratore e la mancata assunzione, tanto più quando si applica la clausola sociale di cambio appalto prevista dal CCNL: la consegna del certificato del casellario serve a valutare la compatibilità dei precedenti con le mansioni concrete, non a escludere automaticamente chi abbia riportato condanne; la valutazione sull’effettivo contatto con il pubblico e’ accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Il fatto

La Corte d’appello di Napoli, confermando il primo grado, adottava sentenza costitutiva del rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c. tra un lavoratore e la società subentrata nell’appalto dei servizi di pulizia di un ospedale, in applicazione della clausola sociale del CCNL: le condanne penali e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici del lavoratore non impedivano l’assunzione, poiché la mansione di addetto alle pulizie escludeva l’esercizio di funzioni pubbliche e non comportava maneggio di denaro.

La società ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione di una clausola dell’appalto che vieterebbe l’assunzione di dipendenti con precedenti, l’errata valutazione sulla funzione del certificato del casellario e la violazione degli artt. 83-84 d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo il rischio di interdittiva antimafia.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. I primi due motivi sono inammissibili: la sentenza impugnata ha accertato che il contratto d’appalto non vietava l’assunzione di dipendenti con precedenti penali, e del verbale sindacale di cambio appalto non vi e’ traccia nella sentenza, senza che la ricorrente indichi dove e quando la questione fosse stata introdotta (difetto di autosufficienza). L’accertamento sul contatto quotidiano con il pubblico e’ inoltre riservato al giudice di merito.

Il terzo motivo non e’ fondato: il codice antimafia obbliga l’imprenditore a una più attenta selezione del personale, ma non impone alcun automatismo tra precedenti penali e mancata assunzione, soprattutto ove si segua la clausola sociale prevista dal CCNL. La consegna del certificato del casellario ha la funzione di rendere compatibile la personalità del lavoratore con le mansioni da affidargli, non di escluderlo in via automatica.

Nel caso, le mansioni di addetto alle pulizie non implicavano l’esercizio di potestà pubbliche ne’ maneggio di denaro, e le condanne risalivano nel tempo: correttamente il giudice di merito ha ritenuto sussistente l’obbligo di assunzione ex clausola sociale. Il ricorso e’ rigettato.

Implicazioni pratiche

Nel cambio appalto con clausola sociale, il subentrante non può rifiutare l’assunzione del personale già adibito al servizio invocando genericamente i precedenti penali: il codice antimafia non fonda alcun automatismo escludente. Occorre una valutazione concreta di compatibilità tra i precedenti e le mansioni effettivamente affidate.

Per l’impresa che voglia legittimamente non assumere, il presidio e’ allegare e provare che le mansioni comportano funzioni pubbliche, maneggio di denaro o contatto qualificato con il pubblico, e che i precedenti sono rilevanti e attuali rispetto a quel ruolo. In cassazione, tuttavia, la valutazione di fatto sulle modalità della mansione e’ sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

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