Accertamento parziale definito con adesione e ulteriore azione accertatrice (Cass. civ. Sez. V n. 788 del 12.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento con adesione, le ipotesi contemplate dal comma 4 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 218 del 1997, in cui l’intervenuta definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono da considerare fra loro alternative. Ne consegue che, ove un avviso di accertamento parziale sia stato definito con adesione, l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice è consentito ai sensi della lettera b) del comma 4, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, richiesta invece dalla diversa ipotesi della precedente lettera a). Il ricorso incidentale proposto dalla parte risultata vittoriosa in appello, al solo fine di riproporre questioni rimaste assorbite, è inammissibile.
Il Fatto
L’Ufficio notificava alla società contribuente un avviso di accertamento parziale, disconoscendo la deducibilità degli interessi passivi esposti nella dichiarazione per il periodo d’imposta considerato. In precedenza, per lo stesso anno, era stato emesso un distinto avviso, definito con adesione, relativo al recupero di interessi attivi di dilazione erroneamente indicati tra le variazioni fiscali in diminuzione.
Il giudice di primo grado rideterminava in misura ridotta l’ammontare degli interessi indeducibili. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello della parte privata e annullava l’atto impositivo, sul rilievo che l’ulteriore azione accertatrice sarebbe stata possibile, a fronte di un precedente accertamento definito con adesione, solo in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. L’Ufficio ricorre per cassazione; la contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce il sistema dell’art. 2 del D. Lgs. n. 218 del 1997. Il comma 3 sottrae l’accertamento definito con adesione all’impugnazione e lo rende non integrabile o modificabile d’ufficio. Il comma 4 individua però i casi in cui la definizione non preclude l’ulteriore azione accertatrice: la lettera a) richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e il superamento delle soglie di reddito ivi fissate; la lettera b) si limita a prevedere l’ipotesi in cui la definizione riguardi accertamenti parziali.
La sentenza impugnata ha fatto esclusivo riferimento alla lettera a). Ha osservato che l’Ufficio, già in sede di verifica generale, era in condizione di contestare la deduzione degli interessi passivi e avrebbe dovuto muovere la contestazione in quella sede. Il ragionamento trascura però la lettura alternativa delle due previsioni, confermata dal dato testuale: se entrambe fossero soggette al medesimo presupposto, la distinta previsione della lettera b) non avrebbe alcuna ragione d’essere.
La Corte ricorda che l’accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 — cui corrisponde, in materia di IVA, l’art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 — non costituisce un metodo autonomo, ma una modalità procedurale diretta alla sollecita emersione della materia imponibile, che segue le stesse regole dell’accertamento ordinario. Esso può fondarsi anche su una verifica generale, non richiedendo una particolare semplicità della segnalazione.
Ne deriva che, in presenza di accertamento parziale definito con adesione, l’Ufficio può rinnovare la potestà accertativa, purché entro i termini di decadenza. Resta estraneo alla fattispecie l’orientamento che, dopo un accertamento parziale non definito, ammette l’accertamento integrativo solo su fonti o dati sopravvenuti: quella ipotesi non coinvolge la lettera b).
Il primo motivo del ricorso principale è pertanto fondato, con assorbimento degli altri e cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione. Il ricorso incidentale, volto a contestare il presupposto dell’accertamento parziale, è inammissibile, essendo proposto dalla parte risultata vittoriosa in appello per risollevare questioni ivi assorbite.
Nota della Redazione
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