Parere negativo sull’affidamento in house senza valutazione comparativa (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 2 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti rende ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ha ad oggetto la conformità dell’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’art. 5, comma 1, impone all’amministrazione una motivazione analitica in ordine alla convenienza economica e alla alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. Ne consegue che l’atto deliberativo che ometta una valutazione comparativa di sintesi tra i costi della gestione in house e quelli dell’affidamento a gara, non colmata dagli allegati, non soddisfa i parametri normativi e non consente un parere favorevole. La medesima conclusione si impone quando la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento, richiesta dall’art. 5, comma 2, risulti soltanto evocata e priva di concreto riscontro.
Il Fatto
Il comune di Paullo sottopone alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in esecuzione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 18 dicembre 2023. L’atto prevede l’acquisizione di una partecipazione diretta in una società che gestisce servizi ambientali mediante aumento di capitale riservato all’ente, con conferimento della proprietà di un centro di raccolta differenziata, e il contestuale affidamento alla medesima società della gestione dei servizi di igiene urbana secondo il modello dell’in house providing per il periodo dal 1° marzo 2024 al 29 febbraio 2032.
Alla richiesta sono allegati il piano industriale, la relazione di asseverazione del piano economico-finanziario, la perizia di stima, lo statuto societario, lo schema di contratto e ulteriore documentazione. La Sezione rileva che due allegati richiamati nel corpo della deliberazione non risultano trasmessi, ma sono reperiti d’ufficio sul sito istituzionale del comune.
La Motivazione della Corte
La Sezione qualifica l’intervento come una peculiare attività di controllo di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022 e la propria precedente deliberazione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022. Il controllo ha per oggetto l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.
L’esame della deliberazione consiliare non evidenzia profili di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti con riguardo ai parametri degli artt. 4, 7 e 8 del d.lgs. n. 175/2016. I profili critici emergono su un piano diverso, quello della completezza della motivazione richiesta dall’art. 5.
Un primo rilievo riguarda la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento pretesa dall’art. 5, comma 2. La Sezione osserva che essa è astrattamente evocata nelle premesse, ma non trova riscontro sul sito istituzionale dell’ente ed è anzi smentita dal punto 16 del dispositivo della deliberazione.
Il rilievo centrale riguarda l’assenza, nel provvedimento sottoposto a controllo, di una valutazione comparativa di carattere quantitativo del modello organizzativo prescelto rispetto all’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato. L’art. 5, comma 1, esige infatti una motivazione analitica sulle ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e sulla alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata.
La Sezione riconosce che la relazione sui requisiti dell’affidamento diretto riporta dati analitici riferiti a diversi indicatori. Manca tuttavia una valutazione comparativa di sintesi, per esempio tra i costi del servizio da gestire in house, quelli sostenuti con il gestore uscente e quelli stimati di un ipotetico progetto da porre a gara, né un quadro economico riassuntivo dei costi già sostenuti e di quelli stimati a regime per l’intera durata contrattuale.
Tale carenza motivazionale, non colmata dagli allegati, impedisce di ritenere soddisfatti i criteri dei commi 1 e 2 dell’art. 5 sotto il duplice profilo della convenienza economica e della alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata, oltre che con riguardo all’omessa consultazione pubblica. La Sezione esprime pertanto parere parzialmente negativo e dispone la trasmissione della deliberazione al sindaco, anche in qualità di presidente del consiglio comunale, e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.