Pensione di reversibilità e matrimonio all’estero non trascritto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 238 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il matrimonio civile celebrato all’estero da cittadino italiano è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 della legge n. 218/1995. La trascrizione nei registri dello stato civile non è condizione di validità, avendo natura dichiarativa e non costitutiva, con funzione di mera pubblicità di un atto già di per sé valido. Ne consegue che la sua tardiva esecuzione, anche successiva alla morte del de cuius, non osta al riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite. Il diritto alla reversibilità spetta in misura integrale al coniuge superstite quando il coniuge divorziato non sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970, poiché solo in presenza di tale assegno può essere attribuita una quota della pensione ai sensi dell’art. 9, terzo comma, della legge n. 898/1970.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità del marito defunto, con condanna dell’INPS al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, oltre interessi e rivalutazione. Il giudizio, originariamente introdotto davanti al giudice del lavoro, era stato definito con sentenza declinatoria della giurisdizione in favore del giudice contabile, dinanzi al quale la parte ha riassunto la causa.

Il diniego dell’Istituto si fondava sulla mancata trascrizione del matrimonio celebrato all’estero e sulla circostanza che il de cuius, al momento del decesso, risultava ancora coniugato con la precedente moglie, essendo intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del primo matrimonio. Da qui la necessità di accertare la validità del matrimonio non trascritto e l’incidenza dell’eventuale quota spettante al coniuge divorziato.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari dell’Istituto. La ricorrente aveva tempestivamente proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego, senza ottenere riscontro, con conseguente infondatezza dell’eccezione di inammissibilità per carenza di valida domanda amministrativa. Parimenti infondate sono state ritenute le eccezioni di decadenza e di prescrizione, poiché il termine decorre dalla comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla sua scadenza, e nel caso concreto non era spirato.

Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 115 cod. civ., secondo cui il cittadino resta soggetto alle disposizioni della legge nazionale anche quando contrae matrimonio all’estero secondo le forme ivi stabilite. Gli artt. 27 e 28 della legge n. 218/1995 regolano la capacità matrimoniale e la validità della forma del matrimonio, riconoscendola quando sia tale per la legge del luogo di celebrazione o per la legge nazionale di almeno uno dei coniugi.

Su questa base la Corte ha ripreso il principio già affermato dalla Cassazione civile, sez. VI, n. 17620 del 2013: il matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento indipendentemente dall’osservanza delle norme italiane sulla trascrizione, che ha natura certificativa e non costitutiva. La trascrizione tardiva, anche intervenuta dopo la morte del de cuius, non costituisce quindi motivo ostativo alla liquidazione del trattamento di reversibilità.

Quanto alla posizione del coniuge divorziato, la Corte ha rilevato che l’art. 9, terzo comma, della legge n. 898/1970 attribuisce una quota della pensione al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento solo se questi sia titolare dell’assegno divorzile di cui all’art. 5. Nella specie il giudice civile non aveva disposto alcun assegno, sicché il coniuge divorziato non può vantare alcun diritto alla quota. Le difese dell’Istituto sono state perciò giudicate prive di riscontro documentale.

Accertata la sussistenza delle condizioni di assicurazione e contribuzione, la Corte ha riconosciuto il diritto alla reversibilità ai sensi dell’art. 22 della legge n. 903/1965, con decorrenza dal decesso del coniuge, oltre agli arretrati maggiorati di interessi legali e rivalutazione, e con condanna dell’Istituto alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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