Inammissibile il quesito sul riparto dei proventi delle sanzioni per polizia locale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 30 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva intestata alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 non può risolversi in una surrettizia forma di co-amministrazione o cogestione, incompatibile con la posizione di neutralità e terzietà della magistratura contabile. È pertanto oggettivamente inammissibile il quesito che sottende una richiesta di scrutinio preventivo del contenuto di una convenzione intercomunale, senza investire la Sezione di una questione ermeneutica di norme giuscontabili. Il criterio discretivo risiede, in positivo, nella prospettazione di un dubbio interpretativo emerso nell’esercizio delle funzioni dell’ente e, in negativo, nell’assenza di qualsiasi tentativo di coinvolgere la Corte in un’attività di cura concreta dell’interesse pubblico. L’ammissibilità soggettiva, pur sussistente, non sana il difetto oggettivo della richiesta.
Il Fatto
I sindaci di due comuni, mediante nota a firma congiunta trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali, hanno rivolto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere. I due enti avevano stipulato una convenzione per la gestione associata delle funzioni di polizia locale. Sul territorio insiste una strada provinciale sulla quale sono installati due rilevatori di velocità, entrambi collocati all’interno dei confini di uno dei due comuni.
I quesiti chiedevano se fosse legittimo prevedere, tramite l’atto convenzionale, che un comune incassasse il cento per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni di entrambi i rilevatori, destinandone metà al comune convenzionato, e se la stessa regola potesse valere per tutte le altre sanzioni elevate dal personale di polizia locale sui territori convenzionati.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama l’orientamento della Sezione delle autonomie, secondo cui l’esame delle richieste di parere presuppone la preliminare verifica dell’ammissibilità soggettiva e di quella oggettiva. L’attività consultiva non integra una consulenza a carattere generale né su singoli atti a favore degli apparati burocratici, ma un’attività strumentale alla corretta interpretazione delle norme di contabilità pubblica.
La Corte riconosce l’ammissibilità soggettiva: la richiesta è sottoscritta dai sindaci, organi legittimati a rappresentare i rispettivi enti, e trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali nel rispetto delle formalità di legge. Il quesito, però, si discosta dai parametri di ammissibilità oggettiva, non essendo formulato in termini generali e astratti.
Secondo la Sezione la richiesta sottende un vaglio preventivo del contenuto di una convenzione intercomunale, senza investire la Corte di una questione interpretativa di norme giuscontabili. Sul punto richiama i propri precedenti conformi in tema di inammissibilità dello scrutinio dei contenuti di convenzioni tra pubbliche amministrazioni, specie sul riparto dei proventi da sanzioni pecuniarie.
La funzione consultiva, si legge, può esercitarsi solo su questioni ermeneutiche di carattere generale e non può investire qualsiasi attività amministrativa con riflessi finanziario-patrimoniali. Sono inammissibili i quesiti implicanti valutazioni di casi o atti specifici, che determinerebbero un’ingerenza nella concreta attività dell’ente. Lo strumento della convenzione rappresenta una delle massime espressioni dell’autonomia decisionale e organizzativa degli enti; l’art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce al consiglio la competenza esclusiva su tali provvedimenti, e l’art. 8, comma 4, lett. d), della legge regionale lombarda 1 aprile 2015, n. 6 pone in capo agli enti l’onere di definire i criteri di ripartizione delle entrate.
Non emergendo una questione ermeneutica dubbia, ma una richiesta di scrutinio preventivo delle valutazioni di indirizzo politico, la Corte dichiara il quesito inammissibile sotto il profilo oggettivo, con preclusione dell’esame nel merito.
Nota della Redazione
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