Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle pensioni militari (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 149 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, disposta dall’INPS in conformità agli enunciati delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale che hanno definito i contrasti applicativi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. La declaratoria non esonera il giudice dall’esame del merito ai fini della regolazione delle spese: trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, da valutare con riferimento alla fondatezza della prospettazione originaria del ricorrente e a prescindere dal fatto sopravvenuto. Il gravame della parte resistente va dunque accolta nella sola parte relativa alla condanna alle spese, quando l’ente avrebbe potuto evitare il giudizio stante l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in quiescenza, titolare di pensione ordinaria liquidata con il sistema misto, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento con l’attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%. Alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni e riteneva applicabile l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, che per il militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile prevede una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile. L’INPS aveva invece applicato la minore aliquota dell’art. 44 del medesimo d.P.R.
Dopo l’istanza del ricorrente e la costituzione dell’Istituto, quest’ultimo ha rappresentato di avere già riliquidato la pensione con determina propria, riconoscendo l’aliquota di rendimento annua del 2,44% per gli anni maturati al 31 dicembre 1995, con rivalutazione monetaria e interessi legali. Le parti hanno quindi chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere, mentre il ricorrente ha insistito per la condanna dell’ente alle spese.
La Motivazione della Corte
Oggetto della causa era la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 in luogo di quella più sfavorevole di cui all’art. 44. Il giudice rileva che i contrasti interpretativi sulla corretta applicazione della norma sono stati definiti dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con le sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ, ai cui enunciati l’Istituto si è conformato con la circolare n. 68 del 14.06.2022.
In conseguenza di tale assetto, l’INPS ha provveduto alla rideterminazione del trattamento controverso nel senso richiesto dal ricorrente. Detta circostanza ha determinato la concorde richiesta delle parti di cessazione della materia del contendere, che il giudice accoglie, rilevando il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire.
Il nucleo argomentativo si sposta quindi sul regime delle spese. L’INPS ne ha chiesto la compensazione, mentre il ricorrente ha insistito per la condanna. Il giudice unico, conformemente all’orientamento consolidato in analoghe fattispecie, applica il principio della soccombenza virtuale: poiché il venir meno della res litigiosa si fonda su una sopravvenienza rispetto all’avvio del giudizio, la fondatezza della prospettazione iniziale della parte attrice va valutata prescindendo dal fatto sopravvenuto.
Il collegio richiama in proposito Cass. civ., Sez. I, n. 4889 del 1981, Sez. Lav. n. 46 del 1990, Cass. n. 1098/2021 e la giurisprudenza contabile di merito. Sottolinea che parte resistente avrebbe potuto evitare il giudizio, stante l’orientamento giurisprudenziale che aveva già definito i contrasti interpretativi. Di qui la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di assistenza legale, liquidate come da dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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