Inabilità lavorativa: silenzio dell’INPS e cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 325 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti il difetto di interesse ad agire va valutato con riferimento al momento del deposito del ricorso, non a quello della decisione. Se il provvedimento favorevole è adottato dall’amministrazione dopo l’instaurazione del giudizio, il ricorso non è inammissibile per originaria carenza di interesse, ma il processo si estingue per cessazione della materia del contendere. La previa domanda amministrativa richiesta dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. può ritenersi soddisfatta anche attraverso la formale diffida a provvedere, accompagnata da solleciti, in presenza di un quadro clinico gravemente compromesso. Alla cessazione della materia del contendere consegue la condanna dell’amministrazione alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di sostegno di un dipendente comunale con mansioni di centralinista telefonico, ha adito la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento della condizione di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, con la correlata pensione e le maggiorazioni spettanti ai lavoratori privi della vista ex art. 9 legge n. 113/1985.
La domanda amministrativa era stata trasmessa al Comune e da questi alla Commissione medica di verifica; dopo il passaggio di competenze in materia di inabilità lavorativa disposto dall’art. 45, comma 3-bis, d.l. n. 73/2022, il fascicolo era stato inoltrato all’INPS. La procedura era rimasta in stallo nonostante i solleciti, così da rendere necessario il ricorso, previa autorizzazione del giudice tutelare. L’INPS ha eccepito la carenza di legittimazione passiva di Commissione medica e Comune e l’inammissibilità del ricorso per difetto di previa domanda amministrativa, rappresentando di aver poi accolto l’istanza, con la maggiorazione richiesta, prima dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha anzitutto dichiarato la contumacia del Comune e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritualmente citati quali compartecipi del procedimento, richiamando sul punto la decisione n. 34/2023 della Sezione Emilia-Romagna e la n. 281/2024 della stessa Sezione Sicilia.
Nel merito, il beneficio richiesto risultava già conseguito dall’interessato nella maggiore ampiezza corrispondente alla domanda principale: era stata attribuita la pensione per inabilità assoluta e permanente ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, oltre alla maggiorazione ex legge n. 113/1985, con arretrati e interessi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte ha respinto la tesi dell’originaria mancanza di interesse ad agire. Alla data di deposito del ricorso il provvedimento favorevole non era stato ancora adottato; l’interesse va quindi accertato con riferimento a quel momento, secondo la nozione di utilità non altrimenti ottenibile senza l’intervento del giudice (sentenza n. 23/2023 della Sezione).
È stata parimenti respinta l’eccezione di inammissibilità ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.. Gli allegati al ricorso comprovano l’attivazione del procedimento su istanza dell’interessato e la trasmissione di una formale diffida a provvedere alla direzione provinciale dell’ente previdenziale, accompagnata dal sollecito del Presidente nazionale dei ciechi in ragione del quadro clinico gravemente compromesso.
Preso atto dell’avvenuto conseguimento del beneficio, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere (sentenza n. 208/2022 della Sezione Sardegna) e, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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