Partecipazione di consorzi BIM a comunità energetiche rinnovabili e onere motivazionale (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 21 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione di un ente pubblico a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa non è esonerata dall’applicazione del d.lgs. n. 175/2016. La normativa settoriale sulle CER (d.lgs. n. 199/2021) non si pone in rapporto di regola-eccezione rispetto al TUSP, né ne determina deroga o abrogazione implicita. All’ente che intenda costituire o aderire a una CER in veste societaria incombe un onere motivazionale rafforzato ex art. 5 TUSP, che deve dar conto della stretta necessità e infungibilità del modello societario rispetto a soluzioni alternative, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell’operazione, nonché del rispetto dei vincoli tipologici e finalistici. Il parere positivo della Sezione di controllo presuppone la completezza di tale motivazione e la verifica dei presupposti giuridici, restando riservata ad altri soggetti la conformità dell’operazione alla disciplina regolatoria di settore e agli incentivi.
Il Fatto
Il Consorzio dei comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda, ente pubblico strumentale dei comuni consorziati, ha deliberato di costituire, insieme a una comunità di valle e a sette comuni, una comunità energetica rinnovabile in forma di società cooperativa a mutualità prevalente, con acquisto di una quota sociale del valore di 25 euro. L’operazione si fonda su uno studio di fattibilità che configura quattro scenari, il primo dei quali, privo di investimenti diretti della CER, è assunto come presupposto della costituzione.
La deliberazione assembleare ha condizionato il perfezionamento degli atti civilistici al preventivo parere della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022. La Sezione regionale ha reso il proprio parere, formulando osservazioni e raccomandazioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del Consorzio come ente pubblico assimilato alle pubbliche amministrazioni e conferma la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo. La costituzione ex novo di un organismo societario rientra nell’ambito dell’art. 5 TUSP.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra normativa settoriale e TUSP. La Corte esclude che il d.lgs. n. 199/2021 possa giustificare un’attenuazione dell’onere motivazionale: i due plessi normativi non si pongono in termini di regola ed eccezione e l’avvicendamento delle fonti non comporta deroga né abrogazione implicita del d.lgs. n. 175/2016. Le Sezioni riunite avevano già chiarito che l’esonero da motivazione opera solo nei casi di intervento diretto del legislatore, non quando la legge si limiti a riconoscere una facoltà.
Quanto al vincolo finalistico, la Corte riconduce la partecipazione alla CER alle finalità istituzionali dei Consorzi BIM — impiego dei sovracanoni per il progresso economico e sociale del territorio — e richiama l’art. 4, c. 7, TUSP, che annovera tra gli scopi perseguibili la produzione di energia da fonti rinnovabili. Rilevano, sul piano delle fonti locali, il d.P.R. n. 235/1977 e l’art. 24 l.p. n. 27/2010.
La Sezione ritiene che la delibera esponga le ragioni della scelta in modo sufficiente, ma formula puntuali precisazioni. Lo studio di fattibilità dimostra plausibilmente la sostenibilità dell’operazione, con incentivi stimati e costi di gestione prudenzialmente quantificati, grazie anche alla conferma che gli impianti restano di proprietà dei soci fondatori senza costi per la CER. La Corte segnala tuttavia l’assenza di valutazioni su eventuali partecipazioni pregresse con oggetto sociale sovrapponibile, con rischio di duplicazione, e la peculiare partecipazione diretta dei comuni già associati negli enti consortili, aspetti che esigono autonoma motivazione nei provvedimenti consiliari e verifica nei piani di revisione periodica.
La Corte esprime infine parere positivo con osservazioni, raccomandando la verifica periodica dei presupposti e delle finalità dell’iniziativa, muovendosi nel perimetro del controllo ex art. 5 TUSP senza estendersi alla conformità regolatoria di settore, riservata ad altri soggetti.
Nota della Redazione
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