Ottemperanza al giudicato sulle somme per la carta elettronica docenti (TAR Calabria n. 1135 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza senza che l’Amministrazione vi abbia dato esecuzione, il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. va accolto e il giudice ordina l’esecuzione integrale del giudicato. La carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente non costituisce un corrispettivo della prestazione lavorativa, ma un contributo funzionale alla formazione: ne deriva che la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è manifestamente iniqua e va rigettata. Le spese dell’attività del Commissario ad acta restano a carico dell’Amministrazione inadempiente, perché comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo per la carta elettronica, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento degli importi per più anni scolastici, oltre accessori.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e non è stata eseguita. Decorso il termine di moratoria, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il titolo esecutivo: il giudicato ha accertato il diritto del docente al beneficio annuo e ha condannato l’Amministrazione al pagamento. La sentenza è stata notificata e passata in giudicato, come da attestazione.

Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione e decorso il termine di moratoria di centoventi giorni, il ricorso è accolto. Il Ministero deve eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della decisione.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuato in un dirigente del competente Dipartimento ministeriale, che provvederà in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. I compensi dell’attività commissariale restano a carico dell’Amministrazione, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica della disciplina dettata per i decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.

È invece rigettata la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio la ritiene manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla carta elettronica docenti: essa non è un corrispettivo, ma un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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