Trasferimento per incompatibilità ambientale e divieto di trasferimento del rappresentante sindacale (TAR Calabria n. 1131 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio né disciplinare, ma costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo ab externo per grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti o incompletezza della motivazione. Il divieto di trasferimento del militare che svolge funzioni di rappresentanza sindacale, previsto dall’art. 1479-bis, comma 1, lett. b), d. Lgs. n. 66/2010, non opera quando il trasferimento sia disposto per incompatibilità ambientale, ipotesi espressamente esclusa dal perimetro della garanzia. L’assenza della comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento se l’amministrazione ha attivato il contraddittorio mediante preavviso di rigetto in sede di riesame.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri addetto al Nucleo Ispettorato del Lavoro, impugna la determinazione con cui il Comando Generale ha respinto l’istanza di riesame e confermato l’assegnazione a una Stazione territoriale, in luogo della conferma presso il reparto di specialità in cui operava da oltre un decennio.

Dopo aver frequentato il corso superiore di qualificazione, il ricorrente aveva rappresentato la propria preferenza per la sede di provenienza, ottenendo una proposta di conferma con parere favorevole del Comando di Corpo. Il trasferimento è stato poi disposto per incompatibilità ambientale, fondata su una serie di episodi Attinenti alla sfera privata e sul supposto venir meno del rapporto fiduciario con i superiori. Di qui il ricorso, articolato in violazione delle garanzie procedimentali, difetto di motivazione e violazione della disciplina sul trasferimento del militare con incarico sindacale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Dalle emergenze documentali risulta che, a seguito dell’istanza di riesame, l’amministrazione ha attivato il contraddittorio mediante preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, esplicitando le ragioni dell’assegnazione e il contesto di incompatibilità rappresentato dalla scala gerarchica.

Quanto al merito, il TAR richiama il principio secondo cui il trasferimento per motivi di opportunità non è sanzionatorio, essendo condizionato alla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva della funzionalità dell’amministrazione, rimovibile solo mediante assegnazione ad altra sede. Competono all’amministrazione ampi poteri discrezionali, sindacabili unicamente ab externo nei noti vizi di illogicità, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione, restando esclusa ogni indagine di merito, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. II, 14 febbraio 2023, n. 1535.

Sulla scorta di tale criterio, i giudici ritengono che il provvedimento sia sorretto da un compendio di elementi — due esposti e una serie di episodi ritenuti di pubblico dominio — idoneo a fondare la valutazione di incompatibilità funzionale e ambientale. La diversa versione fornita dal ricorrente sui singoli episodi è stata giudicata non idonea a inficiare la ricostruzione posta a base del provvedimento, che integra la motivazione per relationem.

Né appare illogica l’assegnazione a una Stazione anziché al Nucleo Ispettorato: la scelta è coerente con l’esigenza di elidere il rischio che l’attività ispettiva consenta al militare di agevolare le condotte da cui è derivato il trasferimento.

Infine, il Collegio esclude la violazione dell’art. 1479-bis d. Lgs. n. 66/2010. Il divieto di trasferimento senza previa intesa con l’associazione sindacale, previsto per il militare che svolge funzioni di rappresentanza, incontra espressa deroga nei casi di incompatibilità ambientale, che ricorre nella specie. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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