Inadempimento contrattuale accertato in via incidentale dalla stazione appaltante è illegittimo (TAR Piemonte n. 1100 del 16.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, nel disporre in via d’urgenza la proroga degli obblighi di servizio in capo al gestore uscente, affermi incidentalmente l’inadempimento contrattuale del gestore subentrante, esercita un potere che non le compete ed è illegittima. L’accertamento dell’inadempimento contrattuale presuppone una lettura integrale e contestualizzata della sequenza negoziale, comprensiva delle premesse dichiarate parti integranti e sostanziali dell’accordo. È pertanto fondato il motivo di ricorso che censuri la lettura monca e decontestualizzata delle clausole, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione del direttore generale dell’Agenzia della Mobilità Piemontese con la quale, ai sensi dell’art. 5 par. 5 del regolamento CE n. 1370/2007, è stata disposta l’estensione in emergenza degli obblighi di servizio in capo al gestore uscente per la gestione della tratta ferroviaria Venaria-Borgaro-Germagnano-Ceres. L’impugnazione riguarda il solo passaggio motivazionale in cui l’Agenzia ha ravvisato un’inadempimento contrattuale della ricorrente.

La ricorrente, affidataria del servizio ferroviario metropolitano, sostiene che la conclusione dei lavori di interconnessione della linea alla rete nazionale fosse stata dedotta tra le parti quale condizione contrattuale di attivazione del servizio e che, non essendosi realizzata, nessun inadempimento le sarebbe imputabile. L’Agenzia, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la vicenda contrattuale a partire dall’addendum al contratto di servizio e dagli atti presupposti. La clausola lett. g), richiamata nelle premesse dichiarate parti integranti e sostanziali dell’accordo, subordina espressamente l’attivazione del servizio al completamento dei lavori di interconnessione della linea SFMA alla rete nazionale e all’acquisizione, da parte del gestore uscente, del proprio certificato di idoneità, condizione necessaria perché il subentrante possa conseguire i propri titoli abilitativi.

La data dell’1.1.2023 indicata nell’addendum non è, secondo il Tribunale, una scadenza insuperabile, ma una semplice e ragionevole previsione fondata sulla situazione di fatto esistente all’ottobre 2020 e su un presupposto espressamente condizionante. Le lettere h), i), j) richiamate dall’Agenzia, osserva il Collegio, disciplinano esclusivamente l’equilibrio economico-finanziario della concessione, ammettendone il riequilibrio in determinate ipotesi, senza definire le condizioni di fatto presupposte perché il servizio inizi effettivamente alla data indicata.

Ne deriva che l’Agenzia ha fornito una lettura monca e decontestualizzata della sequenza contrattuale, omettendo di considerare la clausola che subordina l’avvio del servizio all’interconnessione infrastrutturale. Su tale presupposto il Tribunale ravvisa l’arbitrarietà dell’accertamento incidentale dell’inadempimento e accoglie il motivo di ricorso.

L’atto è pertanto annullato in parte qua, con condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 2.000,00 euro oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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