Rifiuti da serbatoi interrati, obbligo di rimozione e responsabilità del titolare (TAR Piemonte n. 1104 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di rimozione dei serbatoi interrati di un distributore di carburanti dismesso grava sul titolare dell’attività decaduto dalla concessione di suolo pubblico, poiché i manufatti definitivamente privati di funzionalità e sottratti al ciclo produttivo assumono la natura di rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006. La fattispecie di abbandono disciplinata dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 integra un illecito permanente, con la conseguenza che la risalente nota comunale che dava atto dell’avvenuta rimozione resta superata dagli accertamenti compiuti in loco e non è idonea a estinguere l’obbligo né a fondare un affidamento della parte privata. La conferenza di servizi istruttoria costituisce mera facoltà dell’amministrazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, legge n. 241/1990. Le difficoltà esecutive legate alla presenza di sottoservizi attengono alla fase attuativa e non determinano l’impossibilità giuridica dell’oggetto del provvedimento.
Il Fatto
La ricorrente aveva acquistato nel 1994 un impianto di distribuzione di carburanti, poi dismesso. In capo alla stessa, quale titolare dell’attività, era stata pronunciata la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, seguita da un’ordinanza sindacale che ingiungeva la rimozione dei serbatoi e delle strutture interrate. La destinataria aveva chiesto una proroga, manifestando la consapevolezza della necessità di intervento di ditte specializzate; una successiva nota comunale aveva poi erroneamente attestato l’avvenuta completa rimozione dell’impianto, con definizione della pratica edilizia.
A seguito di un esposto del 2020 su odori sgradevoli e potenziali passività ambientali, ARPA Piemonte, delegata dalla Procura della Repubblica, ha accertato la permanenza di tre serbatoi interrati sotto il sedime stradale. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento e un articolato contraddittorio, il Comune ha adottato l’ordinanza di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi, impugnata davanti al TAR. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e l’appello cautelare rigettato dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio, rilevando l’autonomia del provvedimento impugnato dalle vicende penalistiche sopravvenute: l’eventuale rimozione dei rifiuti in fase esecutiva non incide sulla legittimità dell’ordinanza comunale.
Nel merito, il primo motivo è infondato. L’obbligo di rimozione gravava sulla ricorrente già al momento della dismissione, essendo stata pronunciata la decadenza dalla concessione che legittimava l’insistenza del distributore su suolo pubblico, seguita dall’ordinanza sindacale ritualmente notificata. L’ordine è rimasto inadempiuto: gli accertamenti di ARPA hanno individuato serbatoi, chiusini ed elementi della dismessa attività sotto l’area pubblica.
La gravata ordinanza si regge sulla responsabilità per l’abbandono e sulla natura di illecito permanente della fattispecie ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006, perfezionata proprio perché i serbatoi residuano dallo smantellamento del distributore, con conseguente qualificazione come rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a). La nota comunale che attestava la rimozione risulta superata dagli accertamenti svolti in loco.
Il secondo motivo non merita condivisione. L’amministrazione ha notificato la comunicazione di avvio del procedimento ed è seguito un contraddittorio più volte prorogato su istanza della parte. La conferenza di servizi istruttoria è rimasta mera facoltà dell’amministrazione ex art. 14, comma 1, legge n. 241/1990. La mancata produzione del progetto di rimozione ha impedito valutazioni di dettaglio su interventi e costi.
Quanto al terzo motivo, i serbatoi non sono stati rimossi e risultano ancora presenti. L’accertamento di ARPA fonda un coerente quadro probatorio; sulla parte privata, ultima proprietaria dei manufatti, gravava un onere di collaborazione rafforzato, non assolto. Le difficoltà legate ai sottoservizi attengono a meri aspetti esecutivi, da affrontare in fase attuativa. Il quarto motivo è privo di pregio, essendo il quadro istruttorio confermato anche dal verbale di prescrizione tecnica asseverata. Il quinto motivo, infine, non è accolto: l’art. 192 tutela il preminente interesse all’ambiente e alla salute pubblica e l’asserito esborso economico non invalida il provvedimento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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