La modifica unilaterale della convenzione di lottizzazione non è consentita senza il consenso dei lottizzanti (TAR Calabria n. 1614 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La convenzione di lottizzazione è un accordo sostitutivo di provvedimento, espressione dell’esercizio consensuale del potere pianificatorio, che genera un vincolo bilaterale fra le parti, assoggettato alla disciplina dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e, per gli aspetti non incompatibili, ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti. Ne consegue che la modifica unilaterale delle prescrizioni convenzionali non è consentita, salvo il recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, e che ogni variante richiede il consenso di tutti i lottizzanti. Qualora l’amministrazione intenda modificare le destinazioni di un’area convenzionata esercitando il potere autoritativo, è comunque imposta una motivazione più incisiva e specifica, a tutela dell’affidamento della parte privata.

Il Fatto

Alcuni proprietari di immobili e suoli ricadenti in una lottizzazione convenzionata hanno impugnato le delibere con cui il Comune aveva approvato il progetto per la realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) su un’area di loro proprietà, ceduta gratuitamente all’ente locale proprio in esecuzione della convenzione di lottizzazione. I ricorrenti, parti della convenzione, lamentavano la violazione della destinazione urbanistica impressa all’area, il difetto di motivazione e la mancata comunicazione di avvio del procedimento, deducendo l’illegittima modifica unilaterale delle prescrizioni convenzionali. Il Comune eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività, decorrente dalla pubblicazione all’albo pretorio, e la carenza di interesse per insufficienza della mera vicinitas.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di tardività, richiamando il consolidato principio per cui, per i soggetti direttamente contemplati dall’atto o immediatamente incisi dai suoi effetti, il termine di impugnazione decorre dalla data di notifica o dell’effettiva piena conoscenza, senza che la pubblicazione all’albo pretorio determini la decorrenza del termine di cui all’art. 29 c.p.a. I ricorrenti, in quanto parti della convenzione di lottizzazione che regola l’area, erano da considerarsi direttamente incisi, con la conseguente tempestività del ricorso notificato dopo l’apprendimento della realizzazione dell’opera.

Quanto alla carenza di interesse, il Collegio ha ribadito che la qualità di parti della convenzione di lottizzazione è di per sé sufficiente a radicare l’interesse al ricorso, senza necessità di dimostrare uno specifico pregiudizio, atteso che la violazione delle prescrizioni convenzionali lede direttamente la sfera giuridica dei lottizzanti.

Nel merito, la sentenza ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo concernente la violazione della destinazione urbanistica dell’area. L’area era stata ceduta al Comune per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, quali spazi pubblici attrezzati, aree per l’istruzione e aree di interesse comune, in virtù dell’art. 8 delle N.T.A. del Programma di Fabbricazione, che la classificava come zona “Ct2 – espansione turistica”. La realizzazione di un centro di raccolta RAEE è stata ritenuta incompatibile con la destinazione impressa dallo strumento urbanistico e dalla convenzione.

Il Collegio ha inoltre escluso che il nuovo Piano Strutturale Comunale, approvato solo successivamente all’adozione delle delibere impugnate, potesse aver superato le prescrizioni convenzionali, anche in ragione della norma del regolamento edilizio che fa salve le previsioni degli strumenti attuativi già convenzionati. Ha infine precisato che la convenzione di lottizzazione, per la sua natura contrattuale, non può essere modificata unilateralmente dall’amministrazione, se non ricorrendo i presupposti per il recesso di cui all’art. 11, comma 4, della legge n. 241/1990 o, in caso di esercizio del potere autoritativo di modifica delle destinazioni, con una motivazione rafforzata, nella specie insussistente. Gli atti gravati sono stati pertanto annullati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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